Per le finalita' specificate agli articoli seguenti possono costituirsi societa' consortili fra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi e dell'artigianato, con la partecipazione, a seconda dei casi, di enti pubblici, anche territoriali, e enti privati di ricerca ed assistenza tecnica. L'attivita' di tali societa' consortili puo' riguardare:

  • a)la ricerca tecnologica e il trasferimento delle innovazioni, nonche' la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico delle imprese minori associate. In particolare, possono essere svolti i seguenti compiti: acquisizione, diffusione, applicazione di informazioni tecnologiche, promozione e sviluppo di progetti di ricerca e di servizi aziendali di natura tecnica; l'elaborazione e la realizzazione di progetti di ricerca per il risparmio energetico e per l'acquisizione e l'utilizzo di fonti energetiche alternative ai prodotti petroliferi;
  • b)l'acquisizione di aree, nell'ambito di aree industriali attrezzate, attraverso: la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonche' l'attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attivita' collettive, a verde pubblico o parcheggi previsti dai programmi di interventi pluriennali ed eventuali varianti nell'ambito di accordi con gli enti locali competenti; l'azione promozionale per l'insediamento di attivita' produttive ivi compresa l'acquisizione di incarichi di progettazione tecnica; la vendita o la concessione di lotti alle imprese consorziate; la costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attivita' industriali e artigianali, depositi e magazzini; la vendita, la locazione, il leasing dei fabbricati e degli impianti alle imprese consorziate; la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi.

Testo vigente dal 27 maggio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-05-21;240~art17 · fonte del testo

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