L'attivita' dei consorzi e delle societa' consortili di cui all'articolo 1, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, puo' riguardare:

  • a)l'acquisto di beni strumentali;
  • b)l'acquisto di materie prime e semilavorati;
  • c)la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
  • d)l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;
  • e)la promozione dell'attivita' di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
  • f)la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri;
  • g)lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
  • h)la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;
  • i)la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;
  • l)il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;
  • m)la creazione di marchi di qualita' ed il coordinamento della produzione degli associati;
  • n)la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;
  • o)l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;
  • p)l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;
  • q)ogni altra attivita' avente comunque attinenza con le finalita' della presente legge.

Testo vigente dal 27 maggio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-05-21;240~art6 · fonte del testo

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