I consorzi e le societa' consortili di cui all'articolo 1 debbono essere costituiti da non meno di cinque imprese. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa partecipante non puo' superare il 20 per cento del capitale consortile. Per gli scopi di cui all'articolo 17 possono costituirsi societa' consortili tra piccole e medie imprese, nel numero minimo di cui al primo comma, con la partecipazione di enti pubblici, anche territoriali, ed enti privati.

Testo vigente dal 27 maggio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-05-21;240~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari