Art. 10-bis — Consultazione con le altre autorità di vigilanza
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 2005 al 1 gennaio 2006. 107 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'ISVAP, nei casi di autorizzazione di cui all'articolo 10, consulta preliminarmente le autorita' competenti degli altri Stati membri allorche' l'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote sia effettuata da un acquirente che, in virtu' dell'acquisizione, diventa un'impresa madre, come definita dalla direttiva 2002/87/CE, dell'impresa acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia:
tolto: a) un'impresa di assicurazione, una banca o un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro;
tolto: b) un'impresa madre, come definita dalla direttiva 2002/87/CE, delle imprese di cui alla lettera a);
tolto: c) una persona fisica o giuridica che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-01-09;20~art10bis · fonte del testo
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