Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
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Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 368 parole tolte.
tolto: I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 devono farne domanda a mezzo raccomandata all'ISVAP; l'autorizzazione si intende concessa se l'ISVAP non provvede entro il termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della racco mandata. Il termine e' sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta; la richiesta di notizie e dati puo' essere reiterata una sola volta. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, puo' essere sempre sospesa o revocata dall'ISVAP tenuto conto delle posizioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 10, comma 2, o di altri eventi successivi all'autorizzazione. I provvedimenti adottati dall'ISVAP sono comunicati al richiedente, alla impresa o all'ente assicurativo interessato ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 1 provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, in prima applicazione, i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al fine di garantire l'indipendenza delle imprese o degli enti assicurativi e la tutela degli assicurati e avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali delle imprese o degli enti che hanno chiesto o ottenuto l'autorizzazione e di quelli delle societa' o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni delle imprese o degli enti assicurativi, nonche' ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti. Le relative deliberazioni, i modelli per le domande di autorizzazione con l'indicazione della documentazione da allegare sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, determina con proprio decreto i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni concernenti l'acquisizione di partecipazioni qualificate o di controllo delle imprese di assicurazione, fissando i requisiti che debbono essere posseduti dai soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione; se questi soggetti sono persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai direttori generali e dai sindaci delle stesse. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4, ultimo periodo
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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