Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

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Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."

Testo vigente dal 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 441 parole tolte.

tolto: 1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di imprese di assicurazione, da chiunque effettuate, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, quando comportino l'assunzione di una partecipazione qualificata, ovvero del controllo dell'impresa, tenuto anche conto delle azioni o quote gia' possedute direttamente od indirettamente, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP., il quale deve pronunciarsi entro tre mesi dalla comunicazione. L'autorizzazione e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di un'impresa di assicurazione Ai fini della presente legge una societa' si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le societa' in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP. 2-bis. Ai fini della presente legge si considera partecipazione qualificata il fatto di detenere in un'impresa di assicurazione, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. Si considera altresi' partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque, in virtu' di particolari accordi con l'impresa in cui e' detenuta, la possibilita' di esercitare su questa un'influenza notevole, ancorche' non dominante Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non puo' essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione ne' dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione puo' essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. 4. Se un soggetto, autorizzato ai sensi del comma 1, perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione, deve darne comunicazione all'ISVAP entro trenta giorni. Nel caso in cui la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo o di una partecipazione qualificata dell'impresa di assicurazione da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

    Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-01-09;20~art10 · fonte del testo

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