Art. 3 — Lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione - gli artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, nella parte in cui non prevedono la corresponsione dell'indennità di maternità a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale. La carenza di tutela per le lavoratrici in questione appare infatti ingiustificata in quanto determina una inammissibile diseguaglianza nell'ambito della medesima categoria delle lavoratrici autonome e, in particolare, rispetto alle coltivatrici dirette, alle quali il trattamento di maternità è già attribuito, e confligge, inoltre, con l'esigenza di tutela della salute della madre e del bambino, specialmente nelle fasi più delicate della gravidanza e del puerperio.
Art. 1 Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome · Art. 3 Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome
L'applicazione dei principî ripetutamente affermati nonché - in continuità con essi - la stessa evoluzione del sistema normativo in ordine alla tutela della maternità, obbligano ad interpretare la norma contenuta nell'art. 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 nel senso conforme a Costituzione, che richiede cioè di attribuire l'indennità di maternità anche alle lavoratrici autonome - analogamente a quanto già previsto per le lavoratrici subordinate e per le stesse lavoratrici autonome, a seguito del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - in ogni caso e, dunque, anche nell'ipotesi di parto prematuro, per la durata complessiva di mesi cinque. Pertanto non è fondata - ove si assuma tale interpretazione - la questione di legittimità costituzionale della predetta norma della legge n. 546, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, basata sulla premessa interpretativa escludente l'indennità in questione nel periodo non goduto prima del parto, qualora questo avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. - V. sentenza n. 405/2001 (qui richiamata) con richiamo al valore della maternità come bene da tutelare di per sé; v., inoltre, sentenze n. 361/2000, n. 310/1999, n. 3/1998 (tutte citate) sulla identica funzione che assolve il trattamento di maternità, indipendentemente dalla diversità di discipline riferite a differenti attività lavorative.
Art. 3 Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome · Art. 3 cost. · Art. 31 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2000 al 27 aprile 2001. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Alle lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennita' giornaliera pari all'80% della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, settimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1987-12-29;546~art3 · fonte del testo
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