Corte costituzionale

Sentenza n. 361/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della

legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le

lavoratrici autonome), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1999

dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Cabrini

Sara e l'I.N.P.S., iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 - Io serie

speciale - dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, con

ordinanza emessa il 20 marzo 1999, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 32 e 37 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546

(Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte

in cui non prevedono la corresponsione, a favore delle imprenditrici

agricole a titolo principale, dell'indennità giornaliera per i

periodi di gravidanza e puerperio, come è stabilito invece per le

coltivatrici dirette, mezzadre e colone.

Il rimettente, il quale deve decidere in ordine alla domanda

proposta da una imprenditrice agricola a titolo principale per

ottenere la corresponsione dell'indennità di maternità da parte

dell'istituto nazionale della previdenza sociale, osserva che

l'art. 13 della legge n. 233 del 1990 (Riforma dei trattamenti

pensionistici dei lavoratori autonomi) ha stabilito l'estensione a

tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale delle

disposizioni della legge n. 1047, del 1957 (Estensione

dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori

diretti, mezzadri e coloni) con decorrenza dal 1° luglio 1990, sì

che, sotto il profilo previdenziale, gli imprenditori agricoli sono

stati equiparati ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

La medesima equiparazione tra le indicate categorie non sussiste

invece in relazione alla corresponsione dell'indennità di

maternità, poiché la legge n. 546, del 1987 attribuisce detta

indennità solo alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette,

mezzadre e colone, ma non alle imprenditrici agricole a titolo

principale.

Ad avviso del giudice a quo la indicata esclusione appare

irragionevole, in quanto nel periodo della gravidanza e del puerperio

le imprenditrici agricole sono soggette al medesimo rischio delle

altre lavoratrici; benché alle imprenditrici non sia richiesta

l'esecuzione manuale di lavori agricoli, tuttavia l'assenza di tale

requisito non costituisce un connotato essenziale nella definizione

di imprenditore agricolo.

Gli artt. 1 e 3 della legge n. 546 del 1987, che non prevedono

l'indennità di maternità per le imprenditrici agricole, si

porrebbero perciò in contrasto con gli artt. 3, 32 e 37 della

Costituzione.

In particolare, il rimettente ravvisa una disparità di

trattamento nella circostanza che solo alle lavoratrici autonome è

riconosciuta la predetta indennità, pur in presenza del medesimo

evento della maternità e nonostante la identica funzione sociale

della norma, diretta a supplire alla mancanza di reddito durante il

periodo della gravidanza; appare quindi illegittima la totale

esclusione dell'indennità rispetto alla categoria delle

imprenditrici agricole a titolo principale, potendosi eventualmente

giustificare soltanto la previsione di diversi trattamenti normativi

ed economici fra le varie categorie di lavoratrici autonome in

relazione alle diverse situazioni, come ha affermato la Corte

costituzionale con la sentenza n. 31 del 1986.

Il pretore rimettente, pur riconoscendo che le disposizioni

contenute nell'art. 37 della Costituzione possono invocarsi solo

riguardo al lavoro subordinato, richiama tuttavia la sentenza n. 181

del 1993, con la quale la Corte ha affermato che lo spirito che anima

dette disposizioni è di grande momento per i riflessi che esse hanno

su qualsiasi attività lavorativa, in relazione alla funzione

familiare della donna, al fine di assicurare una speciale adeguata

protezione alla madre e al bambino.

Le norme denunciate si porrebbero poi, ad avviso del giudice a

quo in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, in quanto la

mancata previsione di un'indennità economica potrebbe indurre le

imprenditrici a continuare l'attività lavorativa nei periodi della

gravidanza e del puerperio, nei quali invece dovrebbero operare forme

di previdenza, la cui funzione consiste non solo nel fornire un aiuto

economico alle gestanti ma essenzialmente a dare un'efficace tutela

al valore della maternità, con il conseguente dovere del legislatore

di apprestare norme e risorse necessarie ad evitare che sia

compromessa la salute della gestante e lo sviluppo della vita del

bambino, come affermato nella citata sentenza n. 181 del 1993.

Il giudice rimettente sostiene, infine, che non sarebbe

necessario un intervento discrezionale del legislatore per attuare

l'esigenza primaria di tutela del valore della vita e della salute

della madre e del bambino, in quanto l'equiparazione tra gli

imprenditori agricoli e i coltivatori diretti, mezzadri e coloni è

stata già disposta dall'art. 13 della legge n. 233 del 1990, che ha

esteso agli imprenditori agricoli l'assicurazione per l'invalidità e

la vecchiaia prevista in favore delle altre categore; allo stesso

modo, secondo il giudice a quo potrebbe estendersi alle imprenditrici

agricole a titolo principale la disposizione di cui all'art. 3 della

legge n. 546 del 1987, che stabilisce la corresponsione di

un'indennità giornaliera a favore delle coltivatrici dirette,

mezzadre e colone.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque

infondata.

La difesa erariale pone in particolare rilievo la circostanza che

la parificazione delle forme di tutela, richiedendo interventi

complessi e articolati, deve essere ricondotta alla discrezionalità

del legislatore, che, dopo aver valutato le caratteristiche dei

soggetti destinatari del sistema previdenziale e i vincoli finanziari

cui è sottoposto il sistema, provvede alle eventuali modifiche della

disciplina, con le modalità più opportune in relazione al concreto

momento storico ed economico.

Nella materia in questione, si sono succeduti nel tempo numerosi

interventi legislativi, i più recenti dei quali sono i provvedimenti

contenuti nell'art. 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997 e

nell'art. 66 della legge n. 448 del 1998, che dimostrano la varietà

delle possibili forme di tutela della maternità.

L'Avvocatura ha concluso quindi per la manifesta infondatezza

della questione, escludendo che le norme di tutela di cui alla legge

n. 546 del 1987 possano essere automaticamente estese alle

imprenditrici agricole a titolo principale e richiamando quelle

pronunce (sentenze nn. 181 del 1983, 364 del 1995 e 31 del 1986) con

le quali la Corte costituzionale ha affermato il principio secondo

cui è da affidare all'apprezzamento del legislatore un intervento

che postuli un'identità delle fattispecie da tutelare. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro,

dubita, in riferimento agli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione,

della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge

29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici

autonome), nella parte in cui non prevedono la corresponsione

dell'indennità di maternità a favore delle imprenditrici agricole a

titolo principale.

Ad avviso del rimettente, la mancata inclusione delle

imprenditrici agricole a titolo principale fra le categorie di

lavoratrici autonome che beneficiano dell'indennità di maternità

sarebbe irragionevole e discriminatoria e costituirebbe una lesione

dei principi costituzionali che impongono la tutela della salute e

del valore della maternità.

2. - La questione è fondata.

3. - La nozione di imprenditore agricolo a titolo principale è

stata introdotta dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153

(Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per

la riforma dell'agricoltura), che include tale categoria tra i

beneficiari di provvidenze finalizzate all'ammodernamento e al

potenziamento delle strutture agricole, definendo a titolo principale

"l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi

del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività

medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro

risultante dalla propria posizione fiscale".

Trattasi di categoria affine a quella dei coltivatori diretti, da

cui si discosta essenzialmente per ciò che concerne il requisito

della manualità del lavoro; il citato art. 12, riferendosi

genericamente al tempo di lavoro, non indica lo svolgimento di lavoro

manuale tra gli elementi che connotano l'attività dell'imprenditore

agricolo a titolo principale, sì che tale lavoro può consistere

anche in un'attività di organizzazione e di direzione dell'azienda

agricola.

L'art. 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233 ha esteso agli

imprenditori agricoli a titolo principale l'assicurazione per

invalidità, vecchiaia e superstiti prevista in favore dei

coltivatori diretti, mezzadri e coloni dalla legge 26 ottobre 1957,

n. 1047, equiparando così l'indicata categoria, priva di una

specifica tutela previdenziale, a quella dei coltivatori diretti.

Detta legge non contiene però alcun riferimento al trattamento di

maternità - di cui beneficiano le coltivatrici dirette ai sensi

della legge n. 546 del 1987 - limitandosi a disporre l'applicabilità

agli imprenditori agricoli a titolo principale soltanto del regime

previdenziale previsto per i coltivatori diretti dalla legge n. 1047

del 1957.

4. - La tutela della maternità, inizialmente disposta solo a

favore delle lavoratrici subordinate con la legge 26 agosto 1950,

n. 860 e, successivamente, in modo più ampio e organico, con la

legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è stata progressivamente estesa

alle lavoratrici autonome e alle libere professioniste, sia pure in

termini necessariamente diversi in ragione delle caratteristiche

proprie di ciascuna delle indicate categorie.

La legge n. 546 del 1987, prevede l'erogazione di un'indennità

giornaliera per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e

per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto a favore

delle coltivatrici dirette, colone e mezzadre, nonché a favore delle

lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali;

l'indennità di maternità spetta, altresì, in caso di adozione o di

affidamento preadottivo ed in caso di aborto spontaneo o terapeutico.

Analoghe disposizioni sono contenute nella legge 11 dicembre

1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste),

che stabilisce la corresponsione di un'indennità di maternità per i

medesimi periodi di gravidanza e puerperio, oltre che nei casi di

adozione e affidamento preadottivo ed in quelli di aborto spontaneo o

terapeutico, a favore di ogni iscritta a una cassa di previdenza e

assistenza per i liberi professionisti, tra quelle indicate nella

tabella A, allegata alla legge stessa.

La tutela della maternità è stata poi estesa alle lavoratrici

prive di altre forme di tutela previdenziale ed iscritte ad apposita

gestione separata presso l'istituto autonomo della previdenza

sociale, a favore delle quali è prevista la corresponsione di un

assegno, una tantum in caso di parto e in caso di aborto spontaneo o

terapeutico, come stabilito dall'art. 59, comma 16, della legge

27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica) e dal decreto ministeriale 27 maggio 1998 (Estensione della

tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare).

Infine, in presenza di determinati requisiti economici, è

prevista, ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448

(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo),

l'erogazione di un assegno di maternità a favore delle cittadine

italiane residenti, che non beneficiano del trattamento previdenziale

della indennità di maternità.

4.1 - Questa Corte ha ripetutamente affermato che il sostegno

economico disposto dal legislatore a favore delle lavoratrici nei

periodi della gravidanza e del puerperio ha la duplice finalità di

tutelare la salute della donna e del nascituro e di evitare che alla

maternità si colleghi uno stato di bisogno; ciò in quanto il valore

della maternità non può subire condizionamenti, specialmente di

ordine economico. Onde non possono essere ritenute legittime quelle

norme che comportino, a motivo della maternità, una sostanziale

menomazione economica della lavoratrice (tra le tante, si vedano le

sentenze nn. 310 del 1999, 3 del 1998, 181 del 1993).

Il fondamento costituzionale della tutela della maternità non

sta solo nelle disposizioni contenute nell'art. 37, che riguardano

specificamente il lavoro subordinato, ma riposa in via generale sul

principio dell'art. 31, che protegge la maternità in quanto tale,

favorendo gli istituti necessari a tale scopo, e sul precetto

dell'art. 32, per lo specifico profilo della tutela della salute

della madre e del bambino.

Il legislatore ha dato attuazione in modo progressivo e sempre

più esteso all'esigenza di tutela imposta dai citati precetti

costituzionali, proteggendo il valore della maternità, anche

indipendentemente dallo svolgimento di un'attività lavorativa da

parte della donna, come è dimostrato dalle disposizioni contenute

nell'art. 66 della legge n. 448, del 1998, che prevedono l'erogazione

di un assegno di maternità in caso di limitate risorse economiche

del nucleo familiare di appartenenza della madre.

È evidente allora che contenuto e modalità degli interventi

legislativi variano solo in relazione alla specificità delle singole

situazioni, non già al bene da tutelare, che è sempre il medesimo.

Ciò comporta che mentre può risultare giustificata la previsione di

un più elevato grado di protezione a favore di alcune categorie

rispetto ad altre, appare invece assolutamente discriminatoria la

totale carenza di tutela che si verifica allorché, in presenza del

medesimo evento, vi siano soggetti che non godono di alcuna

provvidenza riconosciuta invece ad altri che pur versano in

situazioni omogenee.

4.2 - A differenza delle altre lavoratrici autonome, le

imprenditrici agricole a titolo principale sono prive del trattamento

previdenziale di maternità, nonostante esse costituiscano una

categoria affine a quella delle coltivatrici dirette.

Una tale carenza di tutela appare ingiustificata sotto più

profili: anzitutto perché viene a determinarsi una inammissibile

diseguaglianza nell'ambito della medesima categoria delle lavoratrici

autonome, che il legislatore ha già mostrato di considerare in modo

omogeneo, allorché ha esteso l'assicurazione per invalidità e

vecchiaia, di cui godevano i coltivatori diretti, mezzadri e coloni,

agli imprenditori agricoli a titolo principale.

L'equiparazione tra gli uni e gli altri resterebbe gravemente

incompleta, trattandosi di diritti di pari rilievo costituzionale, se

non si consentisse alle imprenditrici agricole a titolo principale di

ottenere la corresponsione dell'indennità di maternità nella misura

e con le modalità previste per le coltivatrici dirette.

Non è tuttavia solo il conflitto con il principio di eguaglianza

a determinare la illegittimità costituzionale delle norme censurate;

poiché la mancata previsione del trattamento economico di maternità

può indurre le imprenditrici a non interrompere, né a diminuire il

ritmo di lavoro per non subire decrementi di reddito, non risulta

attuata quell'esigenza primaria di tutela della salute della madre e

del bambino, specialmente nelle fasi più delicate della gravidanza e

del puerperio, voluta dall'art. 32 della Costituzione.

Pertanto, gli artt. 1 e 3 della legge n. 546 del 1987, che non

contemplano le imprenditrici agricole a titolo principale tra le

lavoratrici autonome a favore delle quali è disposta l'indennità di

maternità, non possono che dichiararsi contrari ai citati precetti

costituzionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della

legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le

lavoratrici autonome), nella parte in cui non prevedono la

corresponsione dell'indennità di maternità a favore delle

imprenditrici agricole a titolo principale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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