Corte costituzionale

Sentenza n. 197/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/2002 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici

autonome), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 2000 dal

Tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra Milani

Smaniotto Ida e l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale,

iscritta al n. 756 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1a serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Udito l'avvocato Pilerio Spadafora per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Treviso, con ordinanza emessa il 9 ottobre

2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 31 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3

della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le

lavoratrici autonome), nella parte in cui non prevede che, qualora il

parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta,

l'indennità giornaliera sia corrisposta, oltre che per i tre mesi

successivi alla data effettiva del parto, anche per il periodo non

goduto prima del parto, fino al raggiungimento della durata

complessiva di mesi cinque.

Il giudice rimettente precisa che la ricorrente, coltivatrice

diretta, lamenta la mancata corresponsione da parte dell'INPS

dell'indennità economica di maternità nei due mesi precedenti il

parto, avvenuto al settimo mese di gravidanza, avendo l'Istituto

previdenziale liquidato solo l'indennità relativa ai tre mesi

successivi al parto; ed inoltre che la ricorrente invoca

l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 270 del

1999, la cui portata si ritiene estensibile anche alle lavoratrici

autonome, a favore delle quali è stata prevista l'indennità di

maternità.

Il giudice a quo, dopo aver affermato che la citata sentenza, con

la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle

lavoratrici madri), non è applicabile alla fattispecie, poiché la

ricorrente non è una lavoratrice subordinata ma una coltivatrice

diretta, soggetta quindi alle disposizioni della legge n. 546 del

1987, precisa che non può nemmeno applicarsi la successiva legge

8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e

della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il

coordinamento dei tempi delle citta), avendo questa disciplinato le

ipotesi di parti prematuri con esclusivo riferimento all'art. 4 della

legge n. 1204 del 1971 e, quindi, alle lavoratrici subordinate.

Il rimettente sottolinea che la formulazione letterale

dell'art. 3 della legge n. 546 del 1987, così come quella

dell'art. 4, lettera c), della legge n. 1204 del 1971, risulta

rigidamente determinata sia in ordine alla durata che alla decorrenza

dell'indennità, senza prevedere una decorrenza diversa per il caso

di parto prematuro.

Tale norma, ad avviso del giudice a quo, determina tuttavia una

disparità di trattamento non già per il raffronto tra la disciplina

delle lavoratrici subordinate e quella delle coltivatrici dirette, la

cui diversità è stata più volte ritenuta legittima dalla Corte

costituzionale (sentenze nn. 181 del 1993, 364 del 1995 e 3 del

1998), bensì per la comparazione, nell'ambito della medesima

categoria delle coltivatrici dirette, tra quelle che partoriscono

prematuramente e quelle che partoriscono a termine. Sussisterebbe,

inoltre, un contrasto con l'art. 31 della Costituzione, che impone la

protezione della maternità e del minore, anche con misure

economiche.

Il Tribunale rimettente osserva poi che la violazione dei

precetti costituzionali non è esclusa dal rilievo secondo cui per la

categoria di lavoratrici, cui appartiene la ricorrente, non sussiste

l'obbligo di astensione dal lavoro nel periodo in esame. Con la

sentenza n. 3 del 1998 la Corte costituzionale, nell'escludere la

illegittimità della mancata previsione dell'obbligo di astensione

per le libere professioniste, ha affermato che la protezione deve

essere adeguata alle caratteristiche della categoria e che "il

sostegno economico che la legge fornisce alla lavoratrice gestante e

poi madre ha il duplice obiettivo di tutelare la salute della donna e

del nascituro e di evitare nel contempo che alla maternità si

colleghi uno stato di bisogno o più semplicemente una diminuzione

del tenore di vita".

L'indennità economica di maternità costituisce un presupposto

legislativamente previsto nella misura predeterminata di cinque mesi

per consentire anche alla lavoratrice non subordinata l'assolvimento

della funzione materna, indipendentemente dall'insussistenza

dell'obbligo di astensione dal lavoro in tale periodo, in quanto la

lavoratrice è libera di scegliere se svolgere la funzione familiare

conciliandola con la contemporanea cura dell'attività lavorativa.

Poiché l'indennità di maternità assolve all'indicata funzione

anche per le coltivatrici dirette, non vi può essere una diversità

di tutela economica tra le ipotesi di parto prematuro e di parto a

termine.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito l'Istituto

Nazionale della Previdenza Sociale, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Osserva anzitutto l'INPS che l'indennità economica per le

lavoratrici autonome, prevista dalla legge n. 549 del 1987, è

collegata direttamente ai periodi di gravidanza e puerperio ed è

volta a garantire una continuità di reddito in tali periodi,

disincentivando un'eventuale propensione a continuare l'attività

lavorativa, pur rimessa alla scelta della donna, ed indennizzando la

lavoratrice per la possibile diminuzione della capacità di guadagno.

Con la sentenza n. 181 del 1993, la Corte costituzionale ha

ritenuto legittima la limitazione del trattamento economico di

maternità delle lavoratrici autonome ai soli periodi dei due mesi

prima del parto e dei tre mesi ad esso successivi, essendo riservata

alla discrezionalità del legislatore la previsione di una disciplina

analoga a quella stabilita per le lavoratrici subordinate dall'art. 5

della legge n. 1204 del 1971. Significativa, del resto, appare la

circostanza che il legislatore, con l'art. 11 della legge n. 53 del

2000, abbia disciplinato l'ipotesi del parto prematuro solo con

riferimento alle lavoratrici subordinate, senza regolare lo stesso

fenomeno riguardo alle lavoratrici autonome, ancorché ad esse sia

stato esteso il diritto all'astensione facoltativa post partum con

l'art. 3 della medesima legge del 2000.

Ad avviso dell'INPS, la riduzione o l'annullamento del periodo

indennizzabile, che si verifica in modo imprevisto nell'ipotesi di

parto prematuro, non comporterebbe lesione di interessi

costituzionalmente protetti, poiché quando la gestazione si

interrompe anticipatamente, prima che essa giunga in uno stato

avanzato, non si determina la presumibile riduzione del reddito, non

essendo rimasto impedito lo svolgimento della normale attività

lavorativa.

Del resto, l'esistenza di un siffatto danno non è stata nemmeno

dedotta dalla ricorrente, né prospettata dal rimettente, che ha

posto la questione sotto il profilo della disparità di trattamento

che si determinerebbe, nell'ipotesi di parto prematuro, a causa della

minor durata dell'indennizzo economico.

In definitiva, i casi di parto prematuro e di parto a termine

darebbero luogo a situazioni obiettivamente diverse, che ricevono

trattamenti economici differenziati in conseguenza della

corrispondente minore durata del periodo che il legislatore ha

ritenuto di dover tutelare.

Non deve trascurarsi che l'assistenza alla prole nata

prematuramente è comunque tutelata dalla possibilità per le

lavoratrici autonome di modulare l'impegno lavorativo, ricevendo il

sostegno economico post partum.

Se si accogliesse una diversa interpretazione, l'indennità

economica si trasformerebbe in un assegno una tantum, collegato

esclusivamente all'evento del parto, che diverrebbe l'unico evento

tutelato. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Treviso dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546

(Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte

in cui non prevede che, qualora il parto avvenga in data anticipata

rispetto a quella presunta, l'indennità giornaliera sia corrisposta,

oltre che per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto,

anche per il periodo non goduto prima del parto, fino al

raggiungimento della durata complessiva di mesi cinque.

Tale norma, ad avviso del giudice a quo, darebbe luogo ad una

disparità di trattamento tra le coltivatrici dirette che

partoriscono prematuramente e quelle che partoriscono a termine;

sussisterebbe, inoltre, un contrasto con l'art. 31 della

Costituzione, che impone la protezione della maternità e del minore,

anche con misure economiche.

2. - La questione è infondata, nei sensi di seguito precisati.

3. - Il legislatore, con la legge n. 546 del 1987, ha

riconosciuto alle lavoratrici autonome il diritto al trattamento di

maternità per i medesimi periodi di gravidanza e puerperio nei quali

l'indennità è corrisposta alle lavoratrici subordinate, e

precisamente per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e

per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

Nell'ipotesi di parto prematuro, mentre per le lavoratrici

subordinate è stata prevista dall'art. 11 della legge 8 marzo 2000,

n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità,

per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei

tempi delle citta) la possibilità che "i giorni non goduti di

astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo

di astensione obbligatoria dopo il parto", analoga disposizione, come

osservano sia il giudice rimettente che l'INPS, non è stata emanata

in relazione alle lavoratrici autonome.

Una siffatta disposizione è ora contenuta nell'art. 68 del

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle

disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della

maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo

2000, n. 53), il quale, eliminando il riferimento sia alla data

presunta del parto che a quella effettiva, attribuisce l'indennità

"per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi

successivi alla stessa". Onde attualmente, nell'ipotesi di parto

prematuro, l'indennità è comunque corrisposta per complessivi

cinque mesi, indipendentemente dalla durata della gestazione.

Benché la citata norma, entrata in vigore dopo la pronuncia

della ordinanza di rimessione, non possa trovare diretta applicazione

nel giudizio a quo, tuttavia essa obbliga l'interprete ad una opzione

ermeneutica conforme all'evoluzione del sistema normativo.

Tale evoluzione si pone del resto in continuità con i principi

ripetutamente affermati da questa Corte in ordine alla tutela della

maternità. Si è infatti più volte osservato che gli interventi

legislativi succedutisi in materia attestano come il fondamento della

protezione sia ormai ricondotto alla maternità in quanto tale e non

più, come in passato, solo in quanto collegata allo svolgimento di

un'attività di lavoro subordinato (da ultimo, sentenza n. 405 del

2001); ed inoltre che le differenti modalità del trattamento di

maternità possono trovare giustificazione solo nella specificità

delle situazioni lavorative, identico essendo il bene da tutelare

(sentenza n. 361 del 2000). Infatti, l'indennità di maternità, pur

se diversamente disciplinata in relazione alle differenti attività

lavorative ed in ragione delle peculiarità proprie di ciascuna

categoria di lavoratrici, assolve sempre alla medesima duplice

funzione, che consiste nel tutelare la salute della donna e del

bambino ed evitare che alla maternità si colleghi uno stato di

bisogno o più semplicemente una diminuzione del tenore di vita (tra

le tante, si vedano le sentenze n. 310 del 1999 e n. 3 del 1998).

Con particolare riferimento alle lavoratrici autonome e alle

libere professioniste, si è poi affermato che la corresponsione

dell'indennità di maternità non è collegata all'effettiva

astensione dal lavoro, non potendo sussistere un obbligo in tal

senso, in considerazione delle modalità di svolgimento di tale

attività lavorativa, rimesse alla determinazione della donna.

L'applicazione di tali principi obbliga quindi ad interpretare la

denunciata norma nel senso, conforme a Costituzione, che l'indennità

spetta in ogni caso per la durata complessiva di mesi cinque.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici

autonome), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 31 della

Costituzione, dal Tribunale di Treviso con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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