Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 495/2002

    Questione infondata
    28 novembre 2002

    La norma censurata, come modificata dall'art. 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità emanato con il decreto legislativo n. 151 del 2001, prevede la corresponsione dell'indennità giornaliera per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa per tutte le categorie di lavoratrici autonome, senza più alcun riferimento alla data presunta del parto, sicché essa può e deve essere interpretata nel senso, conforme a Costituzione, che l'indennità, anche nell'ipotesi di parto prematuro, spetta in ogni caso per la durata complessiva di cinque mesi. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, nella parte in cui limiterebbe la misura dell'indennizzo per maternità spettante alle lavoratrici autonome ai tre mesi successivi alla data effettiva del parto e non consentirebbe loro, in caso di parto prematuro, di ottenere un'ulteriore indennità, corrispondente al lasso di tempo che intercorre tra la data del parto effettivo e quella del parto presunto. - Analoga questione di legittimità costituzionale, riguardante il trattamento di maternità delle coltivatrici dirette, colone e mezzadre, è stata decisa con la sentenza, citata, n. 197/2002.

    Art. 4 Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome · Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 37 cost.

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  • Sentenza n. 181/1993

    Questione inammissibile
    21 aprile 1993

    In ordine alla questione di costituzionalità sollevata per il mancato riconoscimento - da parte dell'art. 4, l. n. 546 del 1987 - a favore delle lavoratrici autonome, in stato di gravidanza, del diritto - previsto in favore delle lavoratrici subordinate dall'art. 5 l. n. 1204 del 1971 - all'indennità per l'astensione obbligatoria dal lavoro in periodi antecedenti agli ultimi due mesi di gravidanza, disposta dall'Ispettorato per gravosità o pericolosità dell'attività espletata, non è pertinente il richiamo all'art. 37 Cost.. Le disposizioni che esso contiene, infatti, pur non sottacendosi che, per lo spirito che le anima, costituiscono un'applicazione, nel campo del lavoro, della più generale volontà della Carta fondamentale di tutelare e agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, e di proteggere (art. 31 Cost.) "la maternità, l'infanzia e la gioventù" riguardano evidentemente la tutela dei dipendenti nei confronti del datore di lavoro, e non anche del modo come i lavoratori autonomi autogestiscono lo svolgimento della loro libera attività. (Inammissibilità, sotto il profilo riferito all'art. 37 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, 'in parte qua').

    Art. 4 Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 37 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1988 al 27 aprile 2001. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attivita' commerciali e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennita' giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1987-12-29;546~art4 · fonte del testo

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