Art. 8 — Incompatibilità

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Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finche' permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali:

  • a)i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
  • b)i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
  • c)i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici del Dipartimento delle entrate e del Dipartimento del territorio;
  • d)gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
  • e)i soci, gli amministratori e i dipendenti delle societa' concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
  • f)gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146;
  • g)i prefetti;
  • h)coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
  • i)gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano in qualsiasi forma l'assistenza e la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;
  • l)gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
  • m)coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, nonche' i parenti ed affini entro il quarto grado. Nessuno puo' essere componente di piu' commissioni tributarie. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilita'; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1993 al 27 marzo 1993

Norme correlate

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1993

1993oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 16 settembre 2022 — 1 gennaio 2027in vigoreper 4 anni
  3. 1 gennaio 2016 — 16 settembre 2022per 7 anni
  4. 17 settembre 2011 — 1 gennaio 2016per 4 anni
  5. 17 luglio 2011 — 17 settembre 2011per 2 mesi
  6. 28 febbraio 2002 — 17 luglio 2011per 9 anni
  7. 10 dicembre 2000 — 28 febbraio 2002per un anno
  8. 1 gennaio 1998 — 10 dicembre 2000per 3 anni
  9. 30 ottobre 1993 — 1 gennaio 1998per 4 anni
  10. 27 marzo 1993 — 30 ottobre 1993per 7 mesi
  11. 13 gennaio 1993 — 27 marzo 1993testo originarioper 2 mesi

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art8 · fonte del testo

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