Art. 7 — Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario

((A decorrere dall'anno 2028, possono essere soppressi ulteriori trasferimenti statali, rispetto a quelli indicati all'articolo 2, comma 2, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, destinati alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle competenze regionali, aventi carattere di generalita' e permanenza, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. In tal caso, l'aliquota di compartecipazione all'IRPEF prevista dall'articolo 2, comma 1, e' rideterminata con il decreto di cui al comma 2 e si provvede all'adeguamento del fondo di cui all'articolo 2, comma 3.)) ((I trasferimenti statali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.)) In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera i), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Testo vigente dal 12 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 12 agosto 2026. 105 parole tolte, 84 parole aggiunte.

A decorrere dall'anno tolto: 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo sono soppressi tutti i trasferimenti statali aggiunto: 2028, possono essere soppressi ulteriori trasferimenti statali, rispetto a quelli indicati all'articolo 2, comma 2, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, aggiunto: destinati alle regioni a statuto ordinario aggiunto: per l'esercizio delle competenze regionali, aventi carattere di generalita' e permanenza tolto: e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. tolto: Le regioni a statuto ordinario esercitano l'autonomia tributaria prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in modo da assicurare il rispetto dei termini fissati dal presente Capo. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. tolto: Con aggiunto: In tal caso, l'aliquota di compartecipazione all'IRPEF prevista dall'articolo 2, comma 1, e' rideterminata con il decreto di cui al comma 2 e si provvede all'adeguamento del fondo di cui all'articolo 2, comma 3. I trasferimenti statali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei tolto: Ministri aggiunto: ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica tolto: paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, aggiunto: fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tolto: entro il 31 dicembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro … le autonomie, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei tolto: Deputati aggiunto: deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziariotolto: , sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato con le modalita' previste dal primo periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68~art7 · fonte del testo

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