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Miscellanea
Federalismo fiscale enti territoriali
Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario
- Aggiornato al
- 12 agosto 2026
- Articoli
- 41
- Versioni storiche
- 104
Capo I — Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinarioartt. 1-15
- Art. 1Oggetto
- Art. 2(Attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF
- Art. 3Fabbisogno sanitario
- Art. 4Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto
- Art. 5Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive
- Art. 6Addizionale regionale all'IRPEF
- Art. 7Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario
- Art. 8Ulteriori tributi regionali
- Art. 9Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale
- Art. 10Gestione dei tributi regionali
- Art. 11Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali
- Art. 12Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario ai comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale all'IRPEF
- Art. 13Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio
- Art. 14Classificazione delle spese regionali
- Art. 15Fase a regime e fondo perequativo
Capo II — Autonomia di entrata delle provinceartt. 16-22
- Art. 16Oggetto
- Art. 17Tributi propri connessi al trasporto su gomma
- Art. 18Soppressione dei trasferimenti statali alle province e compartecipazione provinciale all'IRPEF
- Art. 19Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario alle province e compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale
- Art. 20Ulteriori tributi provinciali
- Art. 21Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale
- Art. 22Classificazione delle spese provinciali
Capo III — Perequazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 e sistema finanziario delle città metropolitane nelle regioni a statuto ordinarioartt. 23-24
Capo IV — Costi e fabbisogni standard nel settore sanitarioartt. 25-32
- Art. 25Oggetto
- Art. 26Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard
- Art. 27Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali
- Art. 28Interventi strutturali straordinari in materia di sanità
- Art. 29Revisione a regime dei fabbisogni standard
- Art. 30Disposizioni relative alla prima applicazione
- Art. 31Disposizioni particolari per regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
- Art. 32Misure in materia di finanza pubblica
