Art. 4 — Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto

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A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). ((Per gli anni dal 2011 al 2019)) l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 e' calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. ((A decorrere dall'anno 2020)) l'aliquota e' determinata con le modalita' previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. ((A decorrere dall'anno 2020)) le modalita' di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformita' con il principio di territorialita'. Il principio di territorialita' tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione puo' essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in possesso dell'Amministrazione economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentite la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale oppure, ove effettivamente costituita, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialita'.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2018 al 27 ottobre 2019

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2017 al 1 gennaio 2018. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Per gli anni dal 2011 al tolto: 2018 aggiunto: 2019 l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 e' calcolata in base alla … quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno tolto: 2019 aggiunto: 2020 l'aliquota e' determinata con le modalita' previste dall'art. 15, commi 3 e 5, … quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno tolto: 2019 aggiunto: 2020 le modalita' di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68~art4 · fonte del testo

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