Art. 2 — Attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF

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A decorrere dall'anno 2013, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7 ((...)). All'aliquota cosi' rideterminata si aggiungono le percentuali indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di imposta 2013, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo in vigore dal 28 dicembre 2011 al 15 agosto 2015

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  5. 27 ottobre 2019 — 30 novembre 2020per un anno
  6. 1 gennaio 2018 — 27 ottobre 2019per un anno
  7. 24 giugno 2017 — 1 gennaio 2018per 6 mesi
  8. 25 giugno 2016 — 24 giugno 2017per 12 mesi
  9. 15 agosto 2015 — 25 giugno 2016per 11 mesi
  10. 28 dicembre 2011 — 15 agosto 2015per 4 anni
  11. 12 maggio 2011 — 28 dicembre 2011testo originarioper 8 mesi

Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2011 al 28 dicembre 2011. 13 parole tolte.

… in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7 tolto: ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 8, comma 4aggiunto: .... All'aliquota cosi' rideterminata si aggiungono le percentuali indicate nell'articolo 6, comma 1. Con …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68~art2 · fonte del testo

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