Art. 2 — Attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF

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A decorrere dall'anno ((2023)), con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7. All'aliquota cosi' rideterminata si aggiungono le percentuali indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di imposta ((2023)), le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente. 15 Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

15

Le modifiche dell'art. 2, comma 1 hanno perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. 30 novembre 2020, n. 157 ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.

Testo in vigore dal 30 novembre 2020 al 25 dicembre 2020

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 2011

2011oggi
  1. 12 agosto 2026 — oggiin vigoreper 2 mesi
  2. 1 gennaio 2023 — 12 agosto 2026per 4 anni
  3. 25 dicembre 2020 — 1 gennaio 2023per 2 anni
  4. 30 novembre 2020 — 25 dicembre 2020per 25 giorni
  5. 27 ottobre 2019 — 30 novembre 2020per un anno
  6. 1 gennaio 2018 — 27 ottobre 2019per un anno
  7. 24 giugno 2017 — 1 gennaio 2018per 6 mesi
  8. 25 giugno 2016 — 24 giugno 2017per 12 mesi
  9. 15 agosto 2015 — 25 giugno 2016per 11 mesi
  10. 28 dicembre 2011 — 15 agosto 2015per 4 anni
  11. 12 maggio 2011 — 28 dicembre 2011testo originarioper 8 mesi

Che cosa è cambiato dal 30 novembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 2019 al 30 novembre 2020. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

A decorrere dall'anno tolto: 2021 aggiunto: 2023, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone … sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di imposta tolto: 2021 aggiunto: 2023, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Le modifiche dell'art. 2, comma 1 hanno perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. 30 novembre 2020, n. 157 ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68~art2 · fonte del testo

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