Art. 39 — Disposizioni finali di coordinamento

Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto ed i dati relativi al gettito dei tributi indicati nel presente decreto ovvero istituiti in base allo stesso sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009. In coerenza con quanto stabilito con il Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo, al fine di garantire il rispetto del predetto limite e propone al Governo le eventuali misure correttive. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 5, comma 4, e 6, comma 9. Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonche', in applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto di stabilita' e crescita, con il leale e responsabile concorso dei diversi livelli di governo per il loro conseguimento anno per anno, in conformita' con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, a decorrere dall'anno 2012 nei confronti delle regioni a statuto ordinario non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2. Ferme restando le funzioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso la conferenza Stato-Regioni, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario, costituito dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per le politiche europee, nonche' dai Presidenti delle regioni medesime. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 e dal presente comma, ovvero, qualora i vincoli di finanza pubblica non ne consentano in tutto o in parte l'attuazione, propone modifiche o adeguamenti al fine di assicurare la congruita' delle risorse, nonche' l'adeguatezza del complesso delle risorse finanziarie rispetto alle funzioni svolte, anche con riferimento al funzionamento dei fondi di perequazione, e la relativa compatibilita' con i citati vincoli di finanza pubblica. Il governo propone, nell'ambito del disegno di legge di stabilita', ovvero individua con apposito strumento attuativo, le misure finalizzate a dare attuazione agli orientamenti emersi nell'ambito del tavolo di confronto di cui al presente comma. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 AGOSTO 2026, N. 147)). Si applicano anche alle province le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.

Testo vigente dal 12 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2011 al 12 agosto 2026. 53 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… attuazione agli orientamenti emersi nell'ambito del tavolo di confronto di cui al presente comma. tolto: La rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e la soppressione dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 7, comma 1, sono effettuati conformemente a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo, facendo riferimento alle risorse spettanti a tali enti nell'esercizio finanziario 2010 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 AGOSTO 2026, N. 147. Si applicano anche alle province le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68~art39 · fonte del testo

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