Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 422/1995

    Ha colpito questo articolo
    12 settembre 1995

    In conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3, comma primo, e dell'art. 51, comma primo, Cost., dell'art. 5, comma secondo, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che riguardo alla elezione a consigliere comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, prevedeva che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche l'art. 7, comma primo, ultimo periodo, della stessa legge n. 81 del 1993 - che contiene identica prescrizione per le liste dei candidati nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti - nonché, in quanto contengono analoghe misure , le nuove formulazioni degli stessi artt. 5, comma secondo, ultimo periodo, e 7, comma primo, ultimo periodo, introdotte dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415. Ulteriore applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 va inoltre fatta nei confronti delle misure che prevedono limiti, vincoli o riserve nelle liste dei candidati in ragione del loro sesso, introdotte nelle leggi elettorali politiche, regionali o amministrative, ivi comprese quelle contenute in leggi regionali, data la sostanziale identità di contenuti normativi con la disposizione statale riconosciuta illegittima, non potendo essere lasciati spazi di incostituzionalità (da cui discenderebbero incertezze e contenzioso diffuso) in una materia, quale quella elettorale, dove la certezza del diritto è di importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato democratico. La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere quindi estesa, riguardo alla elezione alla Camera dei deputati, all'art. 4, comma secondo, n. 2, ultimo periodo, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'art. 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277; riguardo alla elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, all'art. 1, comma sesto, della legge 23 febbraio 1995, n. 43; riguardo alla elezione degli organi delle amministrazioni comunali nel Trentino-Alto Adige, agli artt. 41, comma terzo, 42, comma terzo, e 43, comma quarto, ultimo periodo, e comma quinto, ultimo periodo, del testo unico delle leggi regionali approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 gennaio 1995, n. 1/L; riguardo alle elezioni comunali nel Friuli-Venezia Giulia, all'art. 6, comma primo, ultimo periodo, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 e infine, riguardo alle elezioni comunali nella Valle d'Aosta, all'art. 32, commi terzo e quarto, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4. - V. la precedente massima E. red.: S. P.

    Art. 5 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 7 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale · Art. 2 Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 160/1996

    Questione infondata
    20 maggio 1996

    Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata. - S. n. 429/1995. - Sul principio di eguaglianza del voto (che assicura la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto è espresso, ma non si estende al risultato concreto della volontà dell'elettore, che dipende dal sistema elettorale rimesso alla scelta del legislatore ordinario), cfr., 'ex plurimis', S. nn. 43/1961, 39/1973, 203/1975, 107/1996. red.: G. Leo

    Art. 7 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale · Art. 1 cost. · Art. 48 cost. · Art. 49 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 135/1996

    Questione infondata
    29 aprile 1996

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma, Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (in tema di elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) - il quale, nel contesto della disciplina dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, stabilisce che, una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati con ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio, mentre, in caso di collegamento con più liste, il seggio attribuito al candidato non eletto sindaco è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate - non essendo condivisibile la premessa interpretativa da cui muove il giudice 'a quò, a parere del quale il collegamento tra candidato alla carica di sindaco e liste per l'elezione del consiglio comunale non solo rimarrebbe fermo tra primo e secondo turno anche per il candidato non ammesso al ballottaggio, ma comporterebbe altresì la prededuzione del seggio da attribuire a quest'ultimo dal numero complessivo dei seggi di consigliere conseguiti dal gruppo di liste al quale si è aggregata, al secondo turno, la lista con lui collegata al primo e, per lui, unico turno di votazione. Tale esito, invero, è del tutto estraneo al sistema delineato dalla legge in oggetto, che configura il collegamento tra lista e candidato sindaco come effetto di una dichiarazione bilaterale e convergente del candidato e del rappresentante di ciascuna lista, e non prevede, invece, il trascinamento nell'ambito del raggruppamento ammesso al ballottaggio anche del candidato sindaco non ammesso allo stesso, per il quale le altre liste del raggruppamento non hanno espresso, ne' potrebbero esprimere, alcuna dichiarazione di collegamento. red.: G. Leo

    Art. 7 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale · Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 48 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 13 ottobre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 1999 al 13 ottobre 2000. 647 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore puo' esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. L'attribuzione dei seggi alle liste e' effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,. sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avra' tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, e' divisa per 1, 2, 3, 4,. sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia gia' superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di piu' liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo e' detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parita' di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81~art7 · fonte del testo

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