Art. 7 — Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
In conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3, comma primo, e dell'art. 51, comma primo, Cost., dell'art. 5, comma secondo, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che riguardo alla elezione a consigliere comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, prevedeva che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche l'art. 7, comma primo, ultimo periodo, della stessa legge n. 81 del 1993 - che contiene identica prescrizione per le liste dei candidati nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti - nonché, in quanto contengono analoghe misure , le nuove formulazioni degli stessi artt. 5, comma secondo, ultimo periodo, e 7, comma primo, ultimo periodo, introdotte dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415. Ulteriore applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 va inoltre fatta nei confronti delle misure che prevedono limiti, vincoli o riserve nelle liste dei candidati in ragione del loro sesso, introdotte nelle leggi elettorali politiche, regionali o amministrative, ivi comprese quelle contenute in leggi regionali, data la sostanziale identità di contenuti normativi con la disposizione statale riconosciuta illegittima, non potendo essere lasciati spazi di incostituzionalità (da cui discenderebbero incertezze e contenzioso diffuso) in una materia, quale quella elettorale, dove la certezza del diritto è di importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato democratico. La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere quindi estesa, riguardo alla elezione alla Camera dei deputati, all'art. 4, comma secondo, n. 2, ultimo periodo, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'art. 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277; riguardo alla elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, all'art. 1, comma sesto, della legge 23 febbraio 1995, n. 43; riguardo alla elezione degli organi delle amministrazioni comunali nel Trentino-Alto Adige, agli artt. 41, comma terzo, 42, comma terzo, e 43, comma quarto, ultimo periodo, e comma quinto, ultimo periodo, del testo unico delle leggi regionali approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 gennaio 1995, n. 1/L; riguardo alle elezioni comunali nel Friuli-Venezia Giulia, all'art. 6, comma primo, ultimo periodo, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 e infine, riguardo alle elezioni comunali nella Valle d'Aosta, all'art. 32, commi terzo e quarto, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4. - V. la precedente massima E. red.: S. P.
Art. 5 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 7 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale · Art. 2 Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata. - S. n. 429/1995. - Sul principio di eguaglianza del voto (che assicura la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto è espresso, ma non si estende al risultato concreto della volontà dell'elettore, che dipende dal sistema elettorale rimesso alla scelta del legislatore ordinario), cfr., 'ex plurimis', S. nn. 43/1961, 39/1973, 203/1975, 107/1996. red.: G. Leo
Art. 7 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale · Art. 1 cost. · Art. 48 cost. · Art. 49 cost.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma, Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (in tema di elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) - il quale, nel contesto della disciplina dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, stabilisce che, una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati con ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio, mentre, in caso di collegamento con più liste, il seggio attribuito al candidato non eletto sindaco è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate - non essendo condivisibile la premessa interpretativa da cui muove il giudice 'a quò, a parere del quale il collegamento tra candidato alla carica di sindaco e liste per l'elezione del consiglio comunale non solo rimarrebbe fermo tra primo e secondo turno anche per il candidato non ammesso al ballottaggio, ma comporterebbe altresì la prededuzione del seggio da attribuire a quest'ultimo dal numero complessivo dei seggi di consigliere conseguiti dal gruppo di liste al quale si è aggregata, al secondo turno, la lista con lui collegata al primo e, per lui, unico turno di votazione. Tale esito, invero, è del tutto estraneo al sistema delineato dalla legge in oggetto, che configura il collegamento tra lista e candidato sindaco come effetto di una dichiarazione bilaterale e convergente del candidato e del rappresentante di ciascuna lista, e non prevede, invece, il trascinamento nell'ambito del raggruppamento ammesso al ballottaggio anche del candidato sindaco non ammesso allo stesso, per il quale le altre liste del raggruppamento non hanno espresso, ne' potrebbero esprimere, alcuna dichiarazione di collegamento. red.: G. Leo
Art. 7 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale · Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 48 cost.
Non è fondata, con riferimento all'art. 48, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, sesto comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (in tema di elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) - nella parte in cui richiede il conseguimento della maggioranza assoluta quale condizione per l'attribuzione del 60% dei seggi del consiglio comunale in favore delle liste o del gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco al primo turno - in quanto, ferma restando la possibilità del controllo di ragionevolezza della disciplina specifica che ad esso deve corrispondere, il principio dell' eguaglianza del voto esige che l'esercizio di elettorato attivo avvenga in condizione di parità, ma non anche che il risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettorato sia proporzionale al numero dei consensi espressi, dipendendo questo invece dal concreto atteggiarsi delle singole leggi elettorali. - Cfr., S. nn. 39/1973, 6/1963, 60/1963, 168/1963, 43/1961. red.: G. Leo
Art. 7 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale · Art. 3 cost. · Art. 48 cost. · Art. 97 cost.
Nel contesto della disposizione dell'art. 7, comma sesto, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - secondo la quale, nella elezione dei consigli comunali nei comuni con più di 15.000 abitanti, in seguito alla assegnazione del 60 per cento dei seggi riservati alle liste o ai gruppi di liste collegate al candidato eletto alla carica di sindaco, i restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate con candidato alla carica di sindaco non eletto, e le cifre elettorali di queste ultime, ai fini della determinazione dei quozienti elettorali, sono considerate unitariamente, per venire poi ripartite, nell'ambito delle liste collegate, in base ai quozienti più alti di ciascuna di esse - la possibilità che in tal modo una lista che abbia ottenuto meno voti consegua, grazie al collegamento, più seggi di quella la cui cifra elettorale, per essersi presentata senza collegamenti, è determinata esclusivamente in base ai propri voti, non da' luogo a violazione del principio costituzionale della eguaglianza del voto sancito dall'art. 48, secondo comma, Cost.. Tale principio, infatti, pur ricollegandosi al principio della sovranità popolare, non può certo dare fondamento, per quanto riguarda i risultati delle votazioni, all'assunto di una costituzionalizzazione della scelta proporzionalistica. E d'altra parte, sia il collegamento di più liste, dichiarato - tanto per la maggioranza che per le minoranze - prima della votazione per l'elezione del sindaco, sia il sommare i voti ottenuti dalle singole liste collegate per comporre la cifra elettorale complessiva dei gruppi, trovano valida base nell'intento di attribuire un adeguato rilievo, riducendo la dispersione nell'utilizzazione dei voti, alle finalità programmatiche. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 1, secondo comma e 48, secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, ultimo periodo, limitatamente alle parole "o gruppi di liste collegate", legge 25 marzo 1993, n. 81). - V. le precedenti massime A e B. red.: S. P.
Art. 7 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale · Art. 1 cost. · Art. 48 cost. · Art. 49 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 1999 al 13 ottobre 2000. 647 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore puo' esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. L'attribuzione dei seggi alle liste e' effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,. sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avra' tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, e' divisa per 1, 2, 3, 4,. sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia gia' superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di piu' liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo e' detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parita' di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81~art7 · fonte del testo
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