Corte costituzionale

Ordinanza n. 160/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6,

ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta

del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e

del consiglio provinciale) promosso con ordinanza emessa il 1 marzo

1995 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul

ricorso proposto da Ligorio Rocco Soleti contro il comune di Trezzano

sul Naviglio ed altra, iscritta al n. 463 del registro ordinanze 1995

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Ligorio Rocco Soleti nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 marzo 1995 nel corso di un

giudizio promosso da Ligorio Rocco Soleti per l'annullamento della

proclamazione degli eletti alla carica di consigliere del comune di

Trezzano sul Naviglio e per correggere l'attribuzione di un seggio

effettuata dall'Ufficio centrale elettorale, il tribunale

amministrativo regionale della Lombardia ha sollevato, in riferimento

agli artt. 1, secondo comma, 48, secondo comma, 49 e 51, primo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, comma 6, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n.

81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del

consiglio comunale e del consiglio provinciale), limitatamente alle

parole "o gruppi di liste collegate", che fanno considerare

unitariamente tali liste nella ripartizione dei seggi;

che la disposizione denunciata concerne l'elezione del consiglio

nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e prevede che,

dopo l'assegnazione del 60 per cento dei seggi alla lista o al gruppo

di liste collegate al candidato eletto sindaco, i restanti seggi

siano assegnati alle altre liste o, appunto, gruppi di liste

collegate con candidati non eletti alla carica di sindaco, sicché le

liste raggruppate vengono considerate unitariamente ai fini della

determinazione dei quozienti elettorali per l'assegnazione dei seggi,

ripartiti poi nell'ambito delle liste stesse in base ai quozienti

più alti di ciascuna di esse, mentre l'attribuzione dei seggi

sarebbe diversa se per la minoranza avvenisse in base alla cifra

elettorale di ciascuna lista, senza tener conto del loro

raggruppamento;

che il giudice rimettente, condividendo i dubbi di legittimità

costituzionale espressi in una precedente ordinanza del Consiglio di

Stato, che ha sollevato analoga questione, ritiene che la

disposizione denunciata sia in contrasto:

a) con il principio di eguaglianza del voto (art. 48, secondo

comma, Cost.), che non solo vieterebbe di accordare un diverso peso

al voto a seconda delle qualità personali dell'elettore, ma

imporrebbe anche l'applicazione di un criterio di maggioranza,

coincidente con il principio di sovranità popolare (art. 1, secondo

comma, Cost.), secondo la regola che è eletto chi ha più voti;

b) con il pari trattamento dei candidati, quale espressione del

diritto di tutti i cittadini di accedere alle cariche elettive in

condizioni di eguaglianza (art. 51, primo comma, Cost.);

c) con il pari trattamento delle liste elettorali, da

considerare come partiti politici al momento del voto (art. 49

Cost.);

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la parte

privata ricorrente nel giudizio principale, aderendo alle

argomentazioni espresse dall'ordinanza di rimessione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale concerne

l'art. 7, comma 6, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81,

nella parte in cui prevede, facendo riferimento ai "gruppi di liste

collegate", che le loro cifre elettorali siano considerate

unitariamente ai fini della determinazione dei quozienti elettorali

per l'assegnazione dei seggi, da ripartire poi nell'ambito delle

liste collegate in base ai quozienti più alti di ciascuna di esse;

che, successivamente all'ordinanza del tribunale amministrativo

regionale della Lombardia, analoga questione, sollevata con

riferimento ai medesimi parametri costituzionali, è stata dichiarata

non fondata (sentenza n. 429 del 1995) in quanto: il principio di

eguaglianza del voto assicura la parità di condizione dei cittadini

nel momento in cui il voto è espresso, ma non si estende al

risultato concreto della volontà dell'elettore, che dipende dal

sistema elettorale rimesso alla scelta del legislatore ordinario

(sentenze n. 43 del 1961, n. 39 del 1973 e n. 203 del 1975; da

ultimo, sentenza n. 107 del 1996); inoltre il criterio di

assegnazione dei seggi, che attribuisce rilievo alla somma dei voti

ottenuti dalle singole liste collegate per comporre la cifra

elettorale complessiva dei gruppi, anche di minoranza, considera

aggregazioni che, in ragione del collegamento con lo stesso candidato

alla carica di sindaco, presuppongono omogeneità di programmi

politici e coalizioni dichiarate prima della votazione per l'elezione

del sindaco; tale criterio non costituisce, quindi, un arbitrario

trasferimento di voti da una lista ad un'altra, né altera

l'espressione del voto;

che il meccanismo di ripartizione dei seggi, oggettivamente

predeterminato, opera in modo eguale per tutti i candidati,

attribuendo rilievo a collegamenti liberamente stabiliti e sottoposti

alla valutazione degli elettori; non è quindi lesa la parità di

condizione dei candidati alla carica di consigliere comunale, né

toccata la libertà di associarsi in partiti politici;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta profili o argomenti

nuovi rispetto a quelli già valutati con la sentenza n. 429 del

1995; pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, comma 6, ultimo periodo, limitatamente

alle parole "o gruppi di liste collegate", della legge 25 marzo 1993,

n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia,

del consiglio comunale e del consiglio provinciale), sollevata, in

riferimento agli artt. 1, secondo comma, 48, secondo comma, 49 e 51,

primo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo

regionale della Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996

Il presidente: Ferri

Il relatore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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