Corte costituzionale

Sentenza n. 422/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/09/1995 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo

comma, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione

diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio

comunale e del consiglio provinciale), promosso con ordinanza emessa

il 27 maggio 1994 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Maio

Giovanni contro il Ministero dell'Interno ed altri, iscritta al n.

700 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Maio Giovanni;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore

Mauro Ferri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'elettore Giovanni Maio, iscritto nelle liste del comune di

Baranello, avente popolazione non superiore a 15.000 abitanti, ha

impugnato avanti il T.A.R Molise le operazioni per l'elezione del

sindaco e del consiglio comunale in quanto, tra i trentasei candidati

al consiglio comunale complessivamente presentatisi nelle tre liste

in competizione, era presente una sola donna, in violazione dell'art.

5, secondo comma, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993 n. 81,

secondo cui "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può

essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi".

2. - Il Consiglio di Stato, in sede di appello avverso la sentenza

del T.A.R. Molise, che aveva respinto il ricorso interpretando la

citata disposizione come una proposizione legislativa priva di valore

precettivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

della medesima in riferimento agli artt. 3, primo comma, 49 e 51,

primo comma, della Costituzione.

3. - Il giudice a quo premette, ai fini della rilevanza della

questione, che in altre precedenti decisioni la disposizione

impugnata (nel testo anteriore alla modifica apportata con legge 15

ottobre 1993, n. 415) è già stata interpretata nel senso della

precettività della norma sulla rappresentanza dei sessi, salvo

deroghe da motivare in sede di presentazione delle liste, che, nel

caso di specie, non sono state in alcun modo addotte.

Il Consiglio di Stato ritiene, altresì, che la modifica della

disposizione, operata dalla legge n. 415 del 1993 mediante la

soppressione della locuzione "di norma", e l'attribuzione di

inequivocabile valore precettivo alla proposizione, non possa non

riflettersi sull'interpretazione della formula originaria, sia pure

considerando che la successiva legge avrebbe trovato altrimenti il

modo di eludere la necessità di rappresentanza dei sessi proclamata

nella legge di pochi mesi prima: mentre infatti la legge n. 81, con

la dizione "nessuno dei due sessi può essere .. rappresentato in

misura superiore ai due terzi", faceva implicito riferimento al

numero dei candidati in lista, e quindi imponeva la presenza di

candidati d'ambo i sessi, la successiva dizione, "nessuno dei due

sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei

consiglieri assegnati", facendo riferimento al numero di consiglieri

comunali da eleggere, e facendo coincidere la presenza massima dei

candidati di un sesso con il numero minimo dei candidati da porre in

lista, consente la presentazione di liste con candidati di un solo

sesso.

4. - Ritenuto dunque il valore precettivo della disposizione,

anche prima della modificazione apportata dalla citata legge n. 415,

il collegio remittente dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 5, secondo comma, ultimo periodo, della legge n. 81 del

1993, il quale avrebbe per la prima volta introdotto nella

legislazione elettorale la nozione di "rappresentanza dei sessi".

La questione di legittimità viene sollevata in primo luogo con

riferimento al principio di eguaglianza, sancito dall'articolo 3,

primo comma, della Costituzione, e ribadito, in materia elettorale,

dall'art. 51, primo comma. Il principio di eguaglianza, secondo cui

"tutti ..sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso

.. ", si porrebbe, infatti, come regola di irrilevanza giuridica del

sesso e delle altre diversità contemplate dall'art. 3.

5. - D'altra parte, prosegue il remittente, escluso che nel caso

in esame il sesso costituisca una situazione obiettivamente

giustificante la sua assunzione ad elemento di una fattispecie

normativa, non sembra neppure che si possa dare rilievo al sesso in

base alla regola cosiddetta di "eguaglianza sostanziale", di cui al

secondo comma dell'art. 3, come, verosimilmente, è stato

intendimento del legislatore.

La regola secondo cui è compito della Repubblica rimuovere gli

ostacoli di ordine sociale, che, limitando di fatto l'eguaglianza dei

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione

politica del Paese, non potrebbe che riferirsi, ad avviso del

remittente, agli ostacoli di ordine materiale la cui esistenza

vanifica o limita, per taluni, i diritti astrattamente garantiti a

tutti, ma non ai pregiudizi ed agli atteggiamenti di disfavore da cui

taluni o molti possono essere affetti nei confronti di persone

appartenenti a un sesso o a una data razza, religione, o madrelingua.

Il principio di eguaglianza davanti alla legge, inoltre, sarebbe

vanificato se, in nome di una pretesa eguaglianza sostanziale, il

legislatore potesse assumere disposizioni di favore in ragione delle

diverse condizioni personali elencate nel primo comma, o in ogni caso

assumere quelle diverse condizioni personali come elemento di

discriminazione fine a se stessa. Sotto questo profilo, osserva il

remittente, non sembra esservi nessuna differenza tra l'escludere uno

dei due sessi da determinati uffici o cariche, e il prevederne

obbligatoriamente la presenza, ove questa non sia richiesta da

esigenze oggettive.

6. - Analoghe considerazioni vengono espresse per quanto riguarda

l'eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive proclamata dall'art.

51, primo comma; al riguardo il Consiglio di Stato osserva che il

costituente ha ritenuto opportuno (con riferimento alla situazione di

allora, nella quale le donne erano escluse dalle cariche elettive e

dalla maggior parte degli uffici pubblici) precisare che il diritto

di accesso alle cariche e agli uffici si riferiva ai cittadini

"dell'uno o dell'altro sesso"; ma, acquisito ciò, non può ritenersi

che l'eguaglianza tra i sessi nelle cariche elettive significhi

qualcosa di diverso dalla indifferenza del sesso ai fini considerati

nella disposizione costituzionale, e in particolare che detta

eguaglianza sia qualcosa che debba essere "attuato" mediante la

positiva previsione del sesso come condizione di accesso alle cariche

elettive.

7. - L'art. 51, primo comma, verrebbe in considerazione anche

sotto altro profilo.

Il giudice a quo osserva che il diritto di accesso alle cariche

elettive comporta il divieto di stabilire titoli o condizioni

positive per l'accesso alle cariche stesse, diversi dai requisiti

previsti in via generale per il godimento dei diritti politici e

dall'assenza di cause di ineleggibilità; ma una volta stabilite le

cause di ineleggibilità, il legislatore non potrebbe poi

contemplare, fra le condizioni per la assunzione di cariche elettive

e per la partecipazione alle relative competizioni, l'appartenenza

all'uno o all'altro dei due sessi, ad una razza, religione, gruppo

linguistico, ovvero il possesso di determinate altre caratteristiche

o condizioni personali.

La disposizione elettorale in esame introdurrebbe, quindi, un

concetto di "rappresentanza dei sessi" che, se legittimo, dovrebbe

essere applicato non tanto alla composizione delle liste di candidati

nei sistemi plurinominali quanto piuttosto alla composizione degli

organi elettivi: di ciò, osserva il Collegio remittente, ci si è

resi ben conto, dal momento che nei lavori preparatori è stato

enunciato che la rappresentanza dei sessi nelle liste ha una portata

limitata rispetto alla espressione di preferenze separate per

candidati dei due sessi o, comunque, alla presenza dei due sessi tra

gli eletti.

8. - Ciò posto, prosegue il giudice a quo, un'eventuale

rappresentanza collettiva di un gruppo linguistico, razziale o

religioso, negli organi elettivi, deve necessariamente trovare

fondamento nel patto costituzionale, costituendo essa una deroga al

principio di eguaglianza dei cittadini; il che, sottolinea il

Consiglio di Stato, non è riscontrabile nell'attuale ordinamento,

anche ammesso che una regola siffatta sia mai concepibile.

9. - Infine, il remittente ravvisa il contrasto della disposizione

impugnata con la regola di libertà politica sancita dall'art. 49

della Costituzione: norma che consentirebbe soltanto ai cittadini di

essere arbitri di determinare gli interessi da rappresentare in sede

politica, e quindi anche di costituire gruppi e movimenti che si

prefiggano di esaltare gli interessi di coloro che si trovino in

determinate condizioni personali, tra cui sesso, razza, o religione.

Posto, quindi, che le liste elettorali presentate dagli elettori

sono null'altro che i partiti politici nel momento elettorale, ad

avviso del remittente, il legislatore non potrebbe limitare le scelte

dei presentatori delle liste elettorali, e imporre che le liste

stesse contengano, in tutto o in parte, candidati di un determinato

sesso, o aventi qualsiasi altra caratteristica, fisica, intellettuale

o morale, diversa dal possesso dei requisiti, positivi o negativi, di

eleggibilità.

10. - Ha presentato atto di costituzione Maio Giovanni, appellante

nel giudizio a quo, concludendo per l'infondatezza della sollevata

questione.

La parte privata ritiene, in sostanza, che la norma di cui si

sospetta l'illegittimità costituzionale non impone

incondizionatamente l'obbligo di proporzione tra i sessi nelle liste

ma solo di motivare adeguatamente i casi in cui tale proporzione non

può essere raggiunta.

A questo conseguirebbe l'assenza di qualsiasi lesione ai principi

costituzionali espressi dagli artt. 3, 49 e 51.

Le stesse argomentazioni evidenziate dall'amministrazione

resistente, con particolare riferimento alle difficoltà incontrate

dai presentatori delle liste nell'ottenere l'accettazione di

candidature da parte di elettrici, mentre evidenzia l'assenza di

qualsiasi danno per i presentatori (potendo essi stessi motivare tali

ragioni, ottenendo la deroga), comproverebbero la sussistenza di

legittime ragioni, sotto il profilo costituzionale, perseguite dal

legislatore.

Né potrebbe disconoscersi sia il ruolo che l'effetto dispiegato

dalla norma, e cioè quello di rimuovere, ove correttamente

interpretata ed applicata, gli ostacoli che, per tradizione o costume

o per altri motivi di natura socioeconomica impediscono di fatto, in

particolare al sesso femminile, di prendere parte alla vita politica

locale, relegandone le potenzialità e le capacità di impegno in un

contesto marginale, e riconoscendo di fatto, al sesso maschile, un

vero e proprio monopolio all'interno della vita politica di tanti

comuni e piccole realtà locali.

11. - In assenza della citata norma, osserva la parte privata,

verrebbe vanificata l'attuazione del secondo comma dell'art. 3 della

Costituzione, il quale diverrebbe un'inutile ripetizione del primo

comma, ovvero del principio valido, ma tuttavia superato dal sistema

giuridico-costituzionale, dell'"eguaglianza formale", ovvero di una

eguaglianza di per sé inidonea a garantire ai cittadini "pari

opportunità" ed "uguali diritti", quanto meno nelle disposizioni "di

partenza", e conseguentemente anche in sede di elettorato attivo

(opportunità di scelta) e passivo (diritto di accesso alle cariche:

art. 51 della Costituzione).

12. - Né potrebbe invocarsi un principio di libertà politica

(art. 49 della Costituzione) nel senso di esaltare gli interessi di

coloro i quali si trovino in determinate condizioni personali, ivi

compreso il sesso, la razza, la religione e via dicendo, essendo tali

scelte o incostituzionali o, se legittime sotto tale ultimo profilo,

sempre ammissibili, previa congrua motivazione in sede di

presentazione della lista e di ammissione della stessa, essendo

riconosciuta, grazie alla locuzione "di norma", ove argomentata,

qualsiasi legittima volontà, se costituzionalmente tutelata. Considerato in diritto

1. - Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, secondo comma, ultimo periodo, della

legge 25 marzo 1993, n. 81 dal titolo "Elezione diretta del sindaco,

del presidente della provincia, del consiglio comunale e del

consiglio provinciale". La disposizione, che si riferisce

all'elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione sino

a 15.000 abitanti, recita: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due

sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore a due

terzi". Ad avviso del giudice remittente detta norma contrasterebbe

con gli artt. 3, primo comma, 49 e 51, primo comma, della

Costituzione.

Questa Corte, pertanto, è chiamata a decidere se la norma che

stabilisce una riserva di quote per l'uno e per l'altro sesso nelle

liste dei candidati, sia compatibile col principio di eguaglianza

enunciato nel primo comma dell'art. 3 e confermato, per quanto

riguarda specificamente l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche

elettive, dal primo comma dell'art. 51; nonché col diritto di tutti

i cittadini, garantito dall'art. 49, "di associarsi liberamente in

partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la

politica nazionale"; diritto di cui la presentazione delle liste dei

candidati alle elezioni costituisce essenziale estrinsecazione.

2. - Il Consiglio di Stato si è dato carico, in primo luogo,

dell'interpretazione della norma; questione del resto posta come

unico motivo d'appello contro la sentenza del T.A.R. della Basilicata

sul quale il giudice a quo deve pronunciarsi.

Il legislatore, nello stabilire la quota di riserva per l'uno e

per l'altro sesso nelle liste dei candidati al consiglio comunale, ha

usato la locuzione "di norma", espressione che, secondo il giudice di

primo grado, indicava il carattere solo programmatico e d'indirizzo

della disposizione. Il giudice d'appello, invece, uniformandosi a

proprie precedenti decisioni, ritiene che essa abbia carattere

precettivo, e che tale lettura venga confermata dalla successiva

modifica legislativa intervenuta con la legge 15 ottobre 1993, n. 72.

Non vi sono motivi per discostarsi da questa interpretazione, del

resto già enunciata dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato.

3. - Si può quindi passare all'esame del merito della questione,

valutando in primo luogo, congiuntamente, per la loro intima

connessione, i profili di violazione dell'art. 3, primo comma, e 51,

primo comma, della Costituzione.

La questione è fondata.

Sostiene il giudice remittente che il principio di eguaglianza

secondo cui "tutti sono uguali davanti alla legge senza distinzioni

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,

di condizioni personali e sociali" (art. 3, primo comma) si pone

"prima di tutto come regola di irrilevanza giuridica del sesso e

delle altre diversità contemplate".

Tale regola, è a sua volta ribadita, in materia di elettorato

passivo, dall'art. 51, primo comma: "tutti i cittadini dell'uno e

dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche

elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti

dalla legge"; eguaglianza che, secondo il giudice remittente, non

può avere significato diverso da quello dell'indifferenza del sesso

ai fini considerati.

Detta lettura del dettato costituzionale non può non essere

condivisa. Essa corrisponde infatti al significato letterale ed

esplicito della formula adottata, ed al suo collegamento con il primo

comma dell'art. 3. Anzi, proprio con riferimento alla formulazione di

questa norma, potrebbe apparire superflua la specificazione "dell'uno

e dell'altro sesso", essendo di per sé sufficiente l'espressione

"tutti i cittadini"; ma è invece comprensibile che i costituenti -

così come già nell'art. 48 avevano ribadito "sono elettori tutti i

cittadini, uomini e donne, .." - abbiano voluto rafforzare, in

riferimento agli uffici pubblici e alle cariche elettive, il precetto

esplicito dell'eguaglianza fra i due sessi. Va tenuto conto del

contesto storico in cui essi operavano: le leggi vigenti escludevano

le donne da buona parte degli uffici pubblici, e l'elettorato attivo

e passivo, concesso loro nel 1945 (decreto legislativo

luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 23), era stato per la prima volta

esercitato in sede politica con la elezione della stessa Assemblea

costituente. Anche dai lavori preparatori e dal raffronto del testo

della Carta costituzionale con quello proposto dalla commissione dei

settantacinque, si ricava che si volle sottolineare l'eguaglianza fra

i due sessi, nel significato prima ricordato, senza possibilità di

dubbi: fu aggiunta la menzione delle cariche elettive, e fu soppresso

l'inciso "conformemente alle loro attitudini" nel timore che potesse

giustificare il mantenimento di esclusioni discriminatrici nei

confronti delle donne.

4. - Posto dunque che l'art. 3, primo comma, e soprattutto l'art.

51, primo comma, garantiscono l'assoluta eguaglianza fra i due sessi

nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel

senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai

essere assunta come requisito di eleggibilità, ne consegue che

altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la "candidabilità".

Infatti, la possibilità di essere presentato candidato da coloro ai

quali (siano essi organi di partito, o gruppi di elettori) le diverse

leggi elettorali, amministrative, regionali o politiche attribuiscono

la facoltà di presentare liste di candidati o candidature singole, a

seconda dei diversi sistemi elettorali in vigore, non è che la

condizione pregiudiziale e necessaria per poter essere eletto, per

beneficiare quindi in concreto del diritto di elettorato passivo

sancito dal richiamato primo comma dell'art. 51. Viene pertanto a

porsi in contrasto con gli invocati parametri costituzionali la norma

di legge che impone nella presentazione delle candidature alle

cariche pubbliche elettive qualsiasi forma di quote in ragione del

sesso dei candidati.

5. - Tanto basta per dichiarare la illegittimità costituzionale

della norma sottoposta al giudizio di questa Corte, nondimeno alcune

ulteriori considerazioni possono chiarire ancor meglio altri aspetti

della questione.

Risulta dai lavori preparatori, che la disposizione che impone una

riserva di quota in ragione del sesso dei candidati, seppure

formulata in modo per così dire "neutro", nei confronti sia degli

uomini che delle donne, è stata proposta e votata (dopo ampio e

contrastato dibattito) con la dichiarata finalità di assicurare alle

donne una riserva di posti nelle liste dei candidati, al fine di

favorire le condizioni per un riequilibrio della rappresentanza dei

sessi nelle assemblee comunali. Nell'intendimento del legislatore,

pertanto, la norma tendeva a configurare una sorta di azione positiva

volta a favorire il raggiungimento di una parità non soltanto

formale, bensì anche sostanziale, fra i due sessi nell'accesso alle

cariche pubbliche elettive; in tal senso essa avrebbe dovuto trarre

la sua legittimazione dal secondo comma dell'art. 3 della

Costituzione.

6. - Non è questa la sede per soffermarsi sul dibattito

dottrinale, storico e politico che si è sviluppato intorno ai

concetti di eguaglianza formale e di eguaglianza sostanziale, e

conseguentemente al nesso che intercorre fra il primo ed il secondo

comma dell'art. 3 della Costituzione.

Certamente fra le cosiddette azioni positive intese a "rimuovere

gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto

la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno

sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i

lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del

Paese", vanno comprese quelle misure che, in vario modo, il

legislatore ha adottato per promuovere il raggiungimento di una

situazione di pari opportunità fra i sessi: ultime tra queste quelle

previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la

realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro) e dalla legge 25

febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria

femminile). Ma se tali misure legislative, volutamente diseguali,

possono certamente essere adottate per eliminare situazioni di

inferiorità sociale ed economica, o, più in generale, per

compensare e rimuovere le diseguaglianze materiali tra gli individui

(quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali), non

possono invece incidere direttamente sul contenuto stesso di quei

medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i

cittadini in quanto tali.

In particolare, in tema di diritto all'elettorato passivo, la

regola inderogabile stabilita dallo stesso Costituente, con il primo

comma dell'art. 51, è quella dell'assoluta parità, sicché ogni

differenziazione in ragione del sesso non può che risultare

oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il

contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri,

appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato.

È ancora il caso di aggiungere, come ha già avvertito parte

della dottrina nell'ampio dibattito sinora sviluppatosi in tema di

"azioni positive", che misure quali quella in esame non appaiono

affatto coerenti con le finalità indicate dal secondo comma

dell'art. 3 della Costituzione, dato che esse non si propongono di

"rimuovere" gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere

determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei

risultati medesimi: la ravvisata disparità di condizioni, in breve,

non viene rimossa, ma costituisce solo il motivo che legittima una

tutela preferenziale in base al sesso. Ma proprio questo, come si è

posto in evidenza, è il tipo di risultato espressamente escluso dal

già ricordato art. 51 della Costituzione, finendo per creare

discriminazioni attuali come rimedio a discriminazioni passate.

7. - Questa Corte nel corso degli anni dal suo insediamento ad

oggi, ogni qual volta sono state sottoposte al suo esame questioni

suscettibili di pregiudicare il principio di parità fra uomo e

donna, ha operato al fine di eliminare ogni forma di discriminazione,

giudicando favorevolmente ogni misura intesa a favorire la parità

effettiva. Ma, val la pena ripetere, si è sempre trattato di misure

non direttamente incidenti sui diritti fondamentali, ma piuttosto

volte a promuovere l'eguaglianza dei punti di partenza e a realizzare

la pari dignità sociale di tutti i cittadini, secondo i dettami

della Carta costituzionale.

C'è ancora da ricordare che misure quali quella in esame si

pongono irrimediabilmente in contrasto con i principi che regolano la

rappresentanza politica, quali si configurano in un sistema fondato

sulla democrazia pluralistica, connotato essenziale e principio

supremo della nostra Repubblica.

È opportuno, infine, osservare che misure siffatte,

costituzionalmente illegittime in quanto imposte per legge, possono

invece essere valutate positivamente ove liberamente adottate da

partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle

elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o

regolamenti concernenti la presentazione delle candidature. A

risultati validi si può quindi pervenire con un'intensa azione di

crescita culturale che porti partiti e forze politiche a riconoscere

la necessità improcrastinabile di perseguire l'effettiva presenza

paritaria delle donne nella vita pubblica, e nelle cariche

rappresentative in particolare. Determinante in tal senso può

risultare il diretto impegno dell'elettorato femminile ed i suoi

conseguenti comportamenti.

Del resto, mentre la convenzione sui diritti politici delle donne,

adottata a New York il 31 marzo 1953, e la Convenzione

sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione, adottata

anch'essa a New York il 18 dicembre 1979, prevedono per le donne il

diritto di votare e di essere elette in condizioni di parità con gli

uomini, il Parlamento europeo, con la risoluzione n. 169 del 1988, ha

invitato i partiti politici a stabilire quote di riserva per le

candidature femminili; è significativo che l'appello sia stato

indirizzato ai partiti politici e non ai governi e ai parlamenti

nazionali, riconoscendo così, in questo campo, l'impraticabilità

della via di soluzioni legislative.

Spetta invece al legislatore individuare interventi di altro tipo,

certamente possibili sotto il profilo dello sviluppo della persona

umana, per favorire l'effettivo riequilibrio fra i sessi nel

conseguimento delle cariche pubbliche elettive, dal momento che molte

misure, come si è detto, possono essere in grado di agire sulle

differenze di condizioni culturali, economiche e sociali.

Resta comunque escluso che sui principi di eguaglianza contenuti

nell'art. 51, primo comma, possano incidere direttamente,

modificandone i caratteri essenziali, misure dirette a raggiungere i

fini previsti dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione.

8. - Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della

norma impugnata, per violazione degli artt. 3 e 51 della

Costituzione, restando assorbito l'ulteriore profilo d'illegittimità

costituzionale sollevato in ordine all'art. 49.

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la

dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa all'art. 7,

primo comma, ultimo periodo della stessa legge 25 marzo 1993, n. 81,

che contiene l'identica prescrizione per le liste dei candidati nei

Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Trattandosi di

disposizioni sostitutive contenenti misure analoghe in contrasto coi

principi affermati nella odierna decisione devono parimenti essere

dichiarate costituzionalmente illegittime le nuove formulazioni degli

stessi art. 5, secondo comma, ultimo periodo, e art. 7, primo comma,

ultimo periodo, introdotte dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1993,

n. 415.

Ritiene inoltre la Corte che debba esser fatta ulteriore

applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 nei confronti

delle misure che prevedono limiti, vincoli o riserve nelle liste dei

candidati in ragione del loro sesso; misure, introdotte nelle leggi

elettorali politiche, regionali o amministrative ivi comprese quelle

contenute in leggi regionali, la cui illegittimità costituzionale

deve ritenersi conseguenziale per la sostanziale identità dei

contenuti normativi, non potendo certamente essere lasciati spazi di

incostituzionalità (da cui discenderebbero incertezze e contenzioso

diffuso) in materia quale quella elettorale, dove la certezza del

diritto è di importanza fondamentale per il funzionamento dello

Stato democratico.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale anche delle

norme seguenti:

art. 4, secondo comma, n. 2, ultimo periodo, del d.P.R. 30 marzo

1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione

della Camera dei deputati), come modificato dall'art. 1, della legge

4 agosto 1993, n. 277;

art. 1, sesto comma, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove

norme per la elezione dei consigli delle Regioni a statuto

ordinario);

artt. 41, terzo comma, 42, terzo comma e 43, quarto comma,

ultimo periodo, e quinto comma, ultimo periodo, (corrispondenti alle

rispettive norme degli artt. 18, 19 e 20 della legge regionale

Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3) del decreto del

Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio

1995, n. 1/L (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed

elezione degli organi delle amministrazioni comunali);

art. 6, primo comma, ultimo periodo, della legge regionale

Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni

comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,

nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49);

art. 32, terzo e quarto comma, della legge regionale Valle

d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice

sindaco e del consiglio comunale).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, secondo

comma, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81

(Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del

consiglio comunale e del consiglio provinciale);

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:

art. 7, primo comma, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993,

n. 81;

art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (Modifiche ed

integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81);

art. 4, secondo comma, n. 2, ultimo periodo, del d.P.R. 30 marzo

1957, n. 361, come modificato dall'art. 1, della legge 4 agosto 1993,

n. 277, (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della

Camera dei deputati);

art. 1, sesto comma, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove

norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto

ordinario);

artt. 41, terzo comma, 42, terzo comma, e 43, quarto comma,

ultimo periodo, e quinto comma, ultimo periodo (corrispondenti alle

rispettive norme degli artt. 18, 19 e 20 della legge regionale

Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3) del decreto del

Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio

1995, n. 1/L (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed

elezione degli organi delle amministrazioni comunali);

art. 6, primo comma, ultimo periodo, della legge regionale

Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni

comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,

nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49);

art. 32, terzo e quarto comma, della legge regionale Valle

d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice

sindaco e del consiglio comunale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:422 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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