Art. 5 — Miglioramenti delle pensioni del settore pubblico

Ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che non hanno beneficiato della riliquidazione del trattamento di quiescenza con il riconoscimento dell'anzianita' pregressa, di cui all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e delle disposizioni della legge 23 dicembre 1986, n. 942, sono concesse le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita', nella misura di:

  • a)dal 1› gennaio 1988, lire 21.500 e lire 12.000, rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilita';
  • b)dal 1› gennaio 1990, lire 28.000 e lire 18.000, rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilita'. I miglioramenti di cui al comma 1 competono anche alle categorie di pensionati che non hanno fruito dei benefici di cui al decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e di cui alla legge 6 agosto 1984, n. 425. I benefici previsti al comma 1 del presente articolo sono concessi anche ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 17 aprile 1985, n. 141, nonche' ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 8 della legge 24 gennaio 1986, n. 16. Il conseguente onere per gli anni 1988 e 1989, valutato in complessive lire 196 miliardi, e' anticipato dalle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e sara' alle stesse rimborsato, a decorrere dall'anno 1990, in ragione di lire 28 miliardi annui a carico del bilancio dello Stato. L'onere per il miglioramenti delle pensioni di cui al comma 1, corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, e' a carico del Fondo della Cassa predetti. Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente articolo provvedono d'ufficio le Direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici che hanno in carico le relative partite di pensione. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' valutato in lire 150 miliardi per ciscuno degli anni 1988 e 1989 ed in lire 350 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990.

Testo vigente dal 30 dicembre 1988

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 167/1990

    Altra decisione
    4 aprile 1990

    Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché provveda ad un nuovo esame della rilevanza alla stregua delle leggi 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria) e 27 dicembre 1989, n. 409 (legge di bilancio) con le quali sono stati disposti stanziamenti onde risolvere il problema della perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato.

    Art. 5 Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 407/1989

    Illegittimità dichiarata
    18 luglio 1989

    Riuniti i giudizi: a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (Disposizioni in materia di pubblico impiego), nella parte in cui prevede che le assunzioni in deroga per le unità sanitarie locali e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni sono disposte con provvedimenti "della giunta regionale", anzi…

    Art. 5 Disposizioni in materia di pubblico impiego · Art. 115 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1988-12-29;544~art5 · fonte del testo

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