Art. 53 — Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale

All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificita' del sito. ((In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari e' concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente o dell'autorita' competente)). Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attivita' d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle attivita' di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attivita' di verifica e di controllo da parte della provincia competente ((da concludere nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso)). 4-ter In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, puo' presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 e contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del progetto operativo di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta il progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il potere di espropriare e' attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilita' o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento e' sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorita' competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis. ((4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso e' necessario effettuare un'analisi di rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica)).". Le disposizioni di cui al comma 4-ter, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da presentare nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data. (( All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 3, dopo le parole: "Ai fini della perimetrazione del sito" sono inserite le seguenti: ", inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,";
  • b)al comma 4, le parole: "puo' avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate" sono sostituite dalle seguenti: "si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)". All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "ai sensi dell'articolo 250" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5" e dopo le parole: "L'onere reale viene iscritto" sono inserite le seguenti: "nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio". 2-quater. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: "Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in sede amministrativa")) All'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole "Dette somme sono finalizzate" e' inserita la seguente: "anche" e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalita' di trasferimento alle autorita' competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo.". ((3-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: "9-bis. E' individuata quale sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area vasta di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area. 9-ter. In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi 4 e 6"))

Testo vigente dal 15 settembre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 2020 al 15 settembre 2020. 171 parole tolte, 507 parole aggiunte in 3 capoversi.

… proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificita' del sito. In caso di tolto: inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo precedente aggiunto: mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari e' concordato con tolto: l'ISPRA aggiunto: l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente o dell'autorita' competente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attivita' d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente … restando le attivita' di verifica e di controllo da parte della provincia competente da tolto: avviare nei successivi quindici giorni, previa comunicazione al proponente e agli enti interessati. In tal caso le attivita' di verifica devono concludersi entro e non oltre novanta giorni aggiunto: concludere nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso. 4-ter In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale … operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis. 4-quater tolto: Laaggiunto: . Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 tolto: puo' essere rilasciata anche per la sola matrice suolo a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con la matrice acque sotterranee tali da comportare una cross contamination e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. La previsione di cui al primo periodo e' applicabile anche per l'adozione da parte dell'autorita' competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di CSC oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di CSR determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorita' competente. La certificazione di avvenuta bonifica per la sola matrice suolo costituisce titolo per lo svincolo delle relative aggiunto: limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso e' necessario effettuare un'analisi di rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui tolto: all'articolo 242, comma 7 aggiunto: al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.". Le disposizioni di cui al comma 4-ter, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 … su richiesta da presentare nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data. All'articolo tolto: 1, comma aggiunto: 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) al comma 3, dopo le parole: "Ai fini della perimetrazione del sito" sono inserite le seguenti: ", inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,";

aggiunto: b) al comma 4, le parole: "puo' avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate" sono sostituite dalle seguenti: "si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)". All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "ai sensi dell'articolo 250" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5" e dopo le parole: "L'onere reale viene iscritto" sono inserite le seguenti: "nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio". 2-quater. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: "Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in sede amministrativa" All'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le … di trasferimento alle autorita' competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo.". aggiunto: 3-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: "9-bis. E' individuata quale sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area vasta di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area. 9-ter. In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi 4 e 6"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art53 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari