Art. 13 — Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy

Al fine di stimolare la crescita e il rilancio delle attivita' di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento, all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo le parole: «attivita' di» sono inserite le seguenti: «estrazione, trasformazione,»;
  • b)al comma 2, le parole: «, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa,» sono soppresse e dopo le parole: «disponibilita' complessive dello stesso» sono aggiunte le seguenti: «, con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese target, effettuati con le risorse del Fondo»;
  • c)al comma 6, le parole: «al gestore individuato» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori individuati» e dopo le parole: «la spesa di 2.500.000 euro» sono inserite le seguenti: «complessivi». All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente: «8-septies. La societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1 puo' costituire fondi per i fini e le funzioni ((di cui all'articolo)) 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Tali fondi, nell'operativita' immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente:
  • a)negli asset immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all'operativita' delle societa' delle filiere strategiche previste dalla citata normativa;
  • b)in strumenti di rischio emessi dalle societa' di cui alla lettera a) il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari strumentali».

Testo vigente dal 14 agosto 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 14 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 2024 al 14 agosto 2024. 1 parola tolta, 3 parole aggiunte.

… di cui al comma 1 puo' costituire fondi per i fini e le funzioni tolto: dell'articolo aggiunto: di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Tali fondi, nell'operativita' immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-06-25;84~art13 · fonte del testo

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