Art. 16-septies — Misure urgenti per garantire la continuità dei servizi di assistenza sanitaria, sociosanitaria e socio-assistenziale

((All'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:))

  • a)((al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "limitatamente a coloro che intendono esercitare una professione medica o sanitaria";))
  • b)((dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Per coloro che intendono esercitare l'attivita' di operatore di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con intesa da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i parametri formativi minimi che le qualifiche professionali conseguite all'estero devono soddisfare. 2-ter. L'assunzione degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 2-bis avviene previa verifica, da parte delle strutture di cui al comma 1, della sussistenza delle condizioni di idoneita' delle qualifiche professionali conseguite all'estero previste dall'intesa di cui al medesimo comma 2-bis";))
  • c)((al comma 3, le parole: "dell'intesa di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "delle intese di cui ai commi 2 e 2-bis";))
  • d)((al comma 4, le parole: "sulla base del riconoscimento regionale," sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2029 le disposizioni dell'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresi' agli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, assunti presso le strutture di cui al comma 1 del presente articolo".)) ((Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).

Testo vigente dal 28 giugno 2026

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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-04-30;62~art16septies · fonte del testo

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