Art. 6 — Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale
Le somme residue relative ai mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all'articolo 2, comma 3 ((,)) della legge 22 dicembre 1986, n. 910, ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido ((di massa di cui)) alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, il cui piano di rimborso e' scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui ai fini del completamento delle opere ammesse a contributo o destinatarie dei mutui in virtu' dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I soggetti mutuatari possono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa autorizzazione, eventuali richieste di variazione degli interventi ammessi a contributo durante il periodo di ammortamento se coerenti con le finalita' dei relativi programmi. ((La societa')) Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad erogare le somme residue di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2028, su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata all'esito della verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi del comma 1.
Testo vigente dal 21 agosto 2024
