[1]Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' tecnica e amministrativa dell'Autorita' per la Laguna di Venezia ((, della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari nonche' della Fondazione Teatri di Piacenza))
[2]1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 15, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire l'avvio delle attivita' prodromiche all'operativita' dell'Autorita' per la Laguna di Venezia, istituita ((dall'articolo)) 95 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020, e di predisporre gli atti necessari al funzionamento della stessa, il Presidente ((della suddetta Autorita')), in fase di prima applicazione, e' autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ((a stipulare)) un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo annuo non superiore a euro 40.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, per ciascun incarico ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del predetto decreto legislativo ((n.)) 165 del 2001, e a deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario entro 45 giorni dall'insediamento, previo parere del Collegio dei revisori dei conti. ((1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorita' puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente)). 2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorita' puo' avviare procedure straordinarie di mobilita' volontaria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui all'articolo 95, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 3. ((All'attuazione)) dei commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, ((dalla legge)) 13 ottobre 2020, n. 126. 4. Al fine di rafforzarne l'operativita' istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, e' disposto, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000. Agli oneri derivanti dal presente ((comma si provvede)) mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ((4-bis. Al fine di rafforzare l'operativita' istituzionale della Fondazione Teatri di Piacenza, in continuita' con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, con particolare riguardo alla promozione del teatro musicale verdiano, e' concesso alla predetta Fondazione un contributo straordinario di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura)).
Testo vigente dal 21 agosto 2024
