Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilita' ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: «1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilita' ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di cui ((al presente articolo, nonche' di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara)), anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale ((nonche' il Piano approvato dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure orientale)), acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e ((dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta, adotta con apposito decreto il Programma)) per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina ((dell'Unione europea)) e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. ((Le modalita' e i termini per il conferimento e il riutilizzo dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara sono definiti mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure orientale)) ((Il Programma di cui al primo periodo)), previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:
- a)dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto ((previsto dal regolamento di cui al decreto)) del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;
- b)di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilita' e l'innocuita' ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- c)di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'((articolo 184-bis del decreto)) legislativo n. 152 del 2006 ((, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale));
- d)di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi 1 e 2, del medesimo decreto. 1-quinquies. ((Il Programma di cui al comma 1-quater, per ciascuno degli interventi previsti nei Piani di cui al medesimo comma 1-quater,)) contiene un cronoprogramma delle attivita' finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui e' previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonche' le dichiarazioni di conformita' di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater. Le dichiarazioni di conformita' di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantita' dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attivita' di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalita' di impiego previste. ((Il Programma comprende altresi' i risultati e le procedure)) di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 1-quater. 1-sexies. L'adozione del ((Programma)) di cui al comma 1-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo ((Programma)), ivi incluse le autorizzazioni ((di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006)). Eventuali interventi contenuti nel ((Programma)) da assoggettare a valutazioni di compatibilita' ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, laddove necessario, provvede all'aggiornamento del ((Programma)) con le modalita' di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies. 1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Testo vigente dal 17 dicembre 2024
