Art. 12 — Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). Al fine di consentire l'immediato ed efficiente utilizzo delle risorse finanziarie, ai soggetti pubblici gia' titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione europea nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 e destinate dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico degli stessi, sono attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri derogatori previsti dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione delle procedure, le Autorita' ambientali componenti la rete nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei principi di sostenibilita' ambientale nella programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi.
Testo vigente dal 21 luglio 2017
