Art. 5-bis — Valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica
In conformita' alla decisione n. 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2022, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera c), le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027";
- b)alla lettera c-bis), le parole: "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2028". 2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro i successivi centottanta giorni, i titolari di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in corso di validita' alla data di cui al primo periodo, possono richiederne l'adeguamento ai valori limite di cui al medesimo articolo 16-ter, come modificato dal comma 1 del presente articolo
Testo vigente dal 17 dicembre 2024
