Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 8, comma 2-bis, nono periodo, le parole «con diritto di voto» sono sostituite dalle seguenti: «senza diritto di voto»;
  • c)all'articolo 25, comma 5, ((al secondo periodo, dopo le parole: "su istanza del proponente" sono inserite le seguenti: "corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute" ed)) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui e' disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle gia' previste nel provvedimento di VIA originario.»;
  • d)all'allegato II alla ((parte seconda:
  • 1)al punto 2): 1.1) dopo le parole: "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW" sono aggiunte le seguenti: ", calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia gia' in corso una valutazione di impatto ambientale o sia gia' stato rilasciato un provvedimento di compatibilita' ambientale"; 1.2) dopo le parole: "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW" sono aggiunte le seguenti: ", calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia gia' in corso una valutazione di impatto ambientale o sia gia' stato rilasciato un provvedimento di compatibilita' ambientale";
  • 2)il punto 4) e' soppresso)).

Testo vigente dal 16 luglio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 16 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 2022 al 16 luglio 2022. 80 parole tolte, 214 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: b) all'articolo 23, comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro i successivi quindici giorni, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, nonche' la competente Direzione generale del Ministero della cultura avviano la propria attivita' istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiedono al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.»;

tolto: c) all'articolo 25, comma 5,aggiunto: c) all'articolo 25, comma 5, al secondo periodo, dopo le parole: "su istanza del proponente" sono inserite le seguenti: "corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo il caso di mutamento …

d) all'allegato II alla tolto: Parte Seconda, aggiunto: parte seconda:

aggiunto: 1) al punto 2): 1.1) dopo le parole: "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW" sono aggiunte le seguenti: ", calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia gia' in corso una valutazione di impatto ambientale o sia gia' stato rilasciato un provvedimento di compatibilita' ambientale"; 1.2) dopo le parole: "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW" sono aggiunte le seguenti: ", calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia gia' in corso una valutazione di impatto ambientale o sia gia' stato rilasciato un provvedimento di compatibilita' ambientale";

aggiunto: 2) il punto 4) e' soppresso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50~art10 · fonte del testo

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