Art. 6 — Misure urgenti in materia di bonifica
Agli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le seguenti disposizioni:
- a)in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo articolo 242, comma 3, e' concordato con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al primo periodo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, il piano di caratterizzazione e' concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente;
- b)i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonche' il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall'autorita' competente. Per lo svolgimento delle attivita' analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo di cui all'articolo 242, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ((del medesimo decreto legislativo,)) l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente puo' avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 242, comma 13-ter:
- 1)al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato»;
- 2)al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» e' sostituita dalla seguente: «concentrazioni»;
- b)all'articolo 244:
- 1)al comma 2, dopo le parole «responsabile dell'evento di superamento» sono inserite le seguenti: «((, con oneri)) a carico del medesimo,»;
- 2)dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Per le attivita' affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Testo vigente dal 17 dicembre 2024
