La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 835 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2.850 milioni di euro per l'anno 2012. Le risorse finanziarie di cui al primo periodo per l'anno 2012 sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno medesimo. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalita' ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. A decorrere dal ((1° ottobre 2013)), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento e' rideterminata nella misura del 22 per cento. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99)). Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo 17, comma 6, dall'articolo 21, commi 1, 3 e 6, dall'articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27, articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31, articolo 37, comma 20, articolo 38, comma 1, lettera a), e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 1.817,463 milioni di euro per l'anno 2011, a 4.427,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 1.435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.542,563 milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente:

  • a)quanto a 1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24;
  • b)quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.181 milioni di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall'articolo 10, comma 2, dall'articolo 13, commi da 1 a 3, dall'articolo 18, commi 3 e 5, e dall'articolo 21, comma 7;
  • c)quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • d)quanto a 165 milioni per l'anno 2011 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per pari importo, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio ». Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 23 agosto 2013

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 170/2013

    Illegittimità dichiarata
    4 luglio 2013

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 37, ultimo periodo, e comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nei sensi di cui in motivazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 2013. F.t…

    Art. 23 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria · Art. 40 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 135/2012

    Questione infondata
    31 maggio 2012

    In relazione alla questione di legittimità costituzionale concernente il combinato disposto degli artt. 23, comma 21, e 40, comma 2 [ rectius : alinea e lettera a)], del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, va preso atto che lo ius superveniens intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, (costituito dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) non ha comportato la cessazione della materia del contendere sia perché la disciplina relativa all'anno 2011 (primo periodo del comma 21) è rimasta immutata sia perché la censura della Regione è rivolta alla prevista riserva allo Stato del gettito dell'addizionale, indipendentemente dall'entità dell'addizionale stessa e dall'importo del suo gettito; donde la questione deve ritenersi estesa alla nuova formulazione dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011.

    Art. 16 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici · Art. 23 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria · Art. 40 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 23 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2013 al 23 agosto 2013. 82 parole tolte, 21 parole aggiunte.

… del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. tolto: 1-ter. A decorrere dal 1° tolto: luglio aggiunto: ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento e' rideterminata nella misura del 22 per cento tolto: La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualora entro il 30 giugno 2013 siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonche' la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013aggiunto: . COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98~art40 · fonte del testo

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