Art. 9-septies — Interventi di nuova costruzione
Al fine di garantire l'incolumita' e la sicurezza pubblica nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), entro il 1° ottobre 2024, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, nella predetta zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), e' vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con destinazione d'uso residenziale.
Testo vigente dal 10 agosto 2024
