Art. 9-quinquies — Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica
Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' scolastica, il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter, comma 1, provvede, con i poteri e le modalita' previsti dal medesimo articolo 9-ter nonche' dall'articolo 9-quater, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), danneggiati e sgomberati per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita' in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Campania puo' avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attivita' scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 per l'anno 2024 ((e di euro 3.800.000 per l'anno 2025)). Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ((, per l'anno 2024,)) mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ((, e, per l'anno 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri)). Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma e' autorizzata, fino al ((31 dicembre 2025)), l'apertura di un'apposita contabilita' speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo sulla predetta contabilita' speciale.
Testo vigente dal 1 gennaio 2025
