All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti: «6-ter. Il Commissario straordinario ((...)), con i provvedimenti di cui al comma 1, puo' concedere, nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), i contributi di cui al comma 6-quater ((del presente articolo)). 6-quater. Per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili di proprieta' di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario ((, ai sensi del comma 6-ter,)) riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonche' nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa. I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.». ((1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo, le parole: "di beni mobili, e" sono soppresse;
  • b)il secondo periodo e' soppresso)) In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, la somma di 560 milioni di euro disponibile nell'ambito della contabilita' speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate((...)) confluisce per l'anno 2024 ((nella contabilita' speciale)) di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Testo vigente dal 10 agosto 2024

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Che cosa è cambiato dal 10 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 2024 al 10 agosto 2024. 6 parole tolte, 51 parole aggiunte in 3 capoversi.

All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti: «6-ter. Il Commissario straordinario tolto: di cui al presente articoloaggiunto: ..., con i provvedimenti di cui al comma 1, puo' concedere, nel limite di … cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), i contributi di cui al comma 6-quater aggiunto: del presente articolo. 6-quater. Per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli … privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinarioaggiunto: , ai sensi del comma 6-teraggiunto: , riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e … dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.». aggiunto: 1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) al primo periodo, le parole: "di beni mobili, e" sono soppresse;

aggiunto: b) il secondo periodo e' soppresso In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 … milioni di euro disponibile nell'ambito della contabilita' speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entratetolto: ,aggiunto: ... confluisce per l'anno 2024 tolto: alla aggiunto: nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-06-11;76~art1 · fonte del testo

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