Art. 9 — Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati

In caso di distruzione o danneggiamento grave ((...)) di beni mobili registrati, puo' essere assegnato un contributo secondo modalita' e criteri, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei Comuni di cui all'articolo 1, come risultante dallo stato di famiglia alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 11 GIUGNO 2024, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2024, N. 111)).

Testo vigente dal 10 agosto 2024

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Che cosa è cambiato dal 10 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 2017 al 10 agosto 2024. 20 parole tolte, 20 parole aggiunte.

In caso di distruzione o danneggiamento graveaggiunto: ... di beni mobilitolto: , e di beni mobili registrati, puo' essere assegnato un contributo secondo modalita' e criteri, anche in relazione … cui all'allegato 2-bis, da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. tolto: In ogni caso per i beni mobili non registrati puo' essere concesso solo un contributo forfettario aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 11 GIUGNO 2024, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2024, N. 111.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art9 · fonte del testo

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