Art. 9 — Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati
In caso di distruzione o danneggiamento grave ((...)) di beni mobili registrati, puo' essere assegnato un contributo secondo modalita' e criteri, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei Comuni di cui all'articolo 1, come risultante dallo stato di famiglia alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 11 GIUGNO 2024, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2024, N. 111)).
Testo vigente dal 10 agosto 2024
