Art. 5 — Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica
All'articolo 1, comma 4-ter, primo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le parole: «per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2027/2028». All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente e' cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, nelle quali sia iscritto ed e' confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. La cancellazione di cui al primo periodo non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari.». Al fine di assicurare la continuita' dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, all'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, le parole: «fino all'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2027/2028» e le parole: «personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «personale del comparto funzioni locali per il triennio 2022-2024».
- b)al terzo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».
Testo vigente dal 7 agosto 2026
