Art. 1 — Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il commissario assume, per il periodo in cui e' in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo Statuto dell'Agenzia attribuisce al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all'atto dell'insediamento del commissario. Il mandato del commissario cessa il 31 dicembre 2025. Il commissario e' scelto tra esperti di riconosciuta competenza ((in materia di diritto sanitario e di organizzazione)), programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, puo' continuare a svolgerlo per la durata del mandato di cui al comma 2, ((se esso non e' incompatibile ai sensi del decreto)) legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario e' corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pari al compenso percepito dal Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 26 settembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 settembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 2025 al 26 settembre 2025. 6 parole tolte, 13 parole aggiunte.

… il 31 dicembre 2025. Il commissario e' scelto tra esperti di riconosciuta competenza in tolto: diritto sanitario, aggiunto: materia di diritto sanitario e di organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. … continuare a svolgerlo per la durata del mandato di cui al comma 2, se tolto: non incompatibile con il aggiunto: esso non e' incompatibile ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario e' corrisposto un compenso …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-01;110~art1 · fonte del testo

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