Il Commissario ad acta di cui all'articolo 1, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Regione, nonche' con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per piu' enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la Regione entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina e' effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui e' invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni. Il Commissario straordinario e' scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilita' e incompatibilita', nonche' le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresi' diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianita' per tutta la durata dell'incarico. L'ente del Servizio sanitario regionale corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo e' subordinata alla valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al comma 6. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Entro ((dodici mesi)) dalla nomina ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che sono approvati dal Commissario ad acta, al fine di garantire il rispetto dei LEA e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonche' al fine di ridefinire le procedure di controllo interno. Nel medesimo termine approvano, altresi', i bilanci aziendali relativi agli esercizi gia' conclusi. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali ((...)) da parte dei Commissari straordinari nel termine previsto dal comma 4, gli stessi sono adottati dal Commissario ad acta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata adozione degli atti aziendali ((...)) da parte del Commissario ad acta nel termine previsto, gli stessi sono adottati dal Ministro della salute nel successivo termine di trenta giorni. 2 Il Commissario ad acta verifica periodicamente e comunque ogni tre mesi l'operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108)). Nei casi di revoca ((...)) di cui al presente comma, ai Commissari straordinari non e' corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3. Il Commissario straordinario verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attivita' svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilita' ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico puo' essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario, d'intesa con il Commissario ad acta e con i sub-commissari, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attivita' messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza puo' formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87

2

Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, ha disposto (con l'art. 11-duodevicies, comma 1) che "Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e' prorogato al 31 ottobre 2021".

Testo vigente dal 31 luglio 2021

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 168/2021

    Illegittimità dichiarata
    23 luglio 2021

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, 3, comma 1, 6, comma 2, e 7, commi 1, 3 e 4, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, lo scrutinio va condotto direttamente sulle norme come convertite, considerato che in sede di conversione il testo delle norme impugnate non ha subìto modifiche di rilievo e che, comunque, anche i profili di parziale novità risultano indifferenti rispetto al concreto tenore delle doglianze. Le argomentazioni e le statuizioni della Corte costituzionale devono quindi intendersi cumulativamente riferite agli articoli del d.l. n. 150 del 2020, tanto nella loro originaria formulazione, quanto in quella risultante dalla conversione del decreto-legge. ( Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2021 e n. 5 del 2018 ).

    Art. 1 Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario · Art. 6 Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario · Art. 2 Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario · Art. 7 Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 2021 al 31 luglio 2021. 61 parole tolte, 22 parole aggiunte.

… ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Entro tolto: novanta giorni aggiunto: dodici mesi dalla nomina ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari adottano gli atti … aziendali relativi agli esercizi gia' conclusi. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali tolto: o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi gia' conclusiaggiunto: ... da parte dei Commissari straordinari nel termine previsto dal comma 4, gli stessi sono adottati dal Commissario ad acta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata adozione degli atti aziendali tolto: o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi gia' conclusiaggiunto: ... da parte del Commissario ad acta nel termine previsto, gli stessi sono adottati … valutazione negativa del Commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. tolto: I Commissari straordinari decadono automaticamente dall'incarico in caso di mancata adozione degli atti aziendali di cui al comma 4 o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi nei termini ivi previsti aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108. Nei casi di revoca tolto: o di decadenzaaggiunto: ... di cui al presente comma, ai Commissari straordinari non e' corrisposto il compenso …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-10;150~art2 · fonte del testo

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