Art. 24
Misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee All'articolo 7 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, per la copertura finanziaria degli oneri necessari alla prima operativita', all'organizzazione, al funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla presente legge, il direttore generale dell'Agenzia e' autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili a legislazione vigente.». All'articolo 33, comma 1, della legge 26 gennaio 2026, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, le parole: «nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del 40 per cento della dotazione organica complessiva, di cui almeno sei unita' di personale dirigenziale»;
- b)al quinto periodo, le parole: «, gia' inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia,» sono soppresse. Al fine di ristorare i danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, da calamita' naturali, avversita' meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale, la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e' rifinanziata di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. All'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 7 maggio 2026, n. 70, le parole: «sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Testo vigente dal 7 agosto 2026
