Art. 14-bis — Disposizioni in materia di riscossione dei comuni

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla lettera gg-quater):
  • 1)all'alinea, le parole: "i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresi' la riscossione coattiva delle predette entrate" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie";
  • 2)al numero 1), le parole: ", esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante societa' a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446" sono soppresse;
  • 3)il numero 2) e' abrogato;
  • b)alla lettera gg-sexies), le parole: "numero 1)," sono soppresse

Testo vigente dal 28 dicembre 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art14bis · fonte del testo

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