Art. 14-bis — Disposizioni in materia di riscossione dei comuni
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera gg-quater):
- 1)all'alinea, le parole: "i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresi' la riscossione coattiva delle predette entrate" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie";
- 2)al numero 1), le parole: ", esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante societa' a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446" sono soppresse;
- 3)il numero 2) e' abrogato;
- b)alla lettera gg-sexies), le parole: "numero 1)," sono soppresse
Testo vigente dal 28 dicembre 2011
