Art. 18 — Servizio riscossione enti locali
Nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuita', all'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». ((1-bis. Ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e' consentito il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarita' di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni))
Testo vigente dal 21 agosto 2016
