Art. 1-ter — Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame
All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 13, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma";
- b)al comma 14, dopo le parole: "concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego" sono inserite le seguenti: "presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001".
Testo vigente dal 22 giugno 2023
