Art. 10-bis — Disposizioni in materia di contributi di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Per i contributi riferiti alle annualita' dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del ((31 dicembre 2024)) risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 31-bis, le parole: "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";
  • b)al comma 32, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo e' fissato al 31 dicembre 2024";
  • c)al comma 34, al primo periodo, la parola: "2023" e' sostituita dalla seguente: "2024" e le parole: "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2025" e il terzo periodo e' soppresso.

Testo vigente dal 8 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2024 al 8 agosto 2026. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

… n. 160, non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del tolto: 15 settembre aggiunto: 31 dicembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori. tolto: 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

… 2024" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2025" e il terzo periodo e' soppressoaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-08-09;113~art10bis · fonte del testo

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