Capo VI – Servizi bancari e assicurativi
- Art. 27 — Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base
- Art. 27-bis — Nullità di clausole nei contratti bancari
- Art. 27-ter — (Cancellazioni delle ipoteche perenti). 1. All'articolo 40-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile"; b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cancellazione d'ufficio si applica in tutte le fattispecie di estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile"
- Art. 27-quater — (Organi delle fondazioni bancarie). 1. All'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: "prevedendo modalità di designazione e di nomina" sono inserite le seguenti: ", ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità," e dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) previsione, tra le ipotesi di incompatibilità di cui alla lettera g), dell'assunzione o dell'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo"
- Art. 27-quinquies — (Termine per la surrogazione nei contratti di finanziamento). 1. Il comma 7 dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di dieci giorni dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili"
- Art. 28 — Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo
- Art. 29 — Efficienza produttiva del risarcimento diretto
- Art. 30 — Repressione delle frodi
- Art. 31 — Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada
- Art. 32 — Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni
- Art. 33 — Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti
- Art. 34 — Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto
- Art. 34-bis — (Disposizioni in materia di contratti di assicurazione dei veicoli). 1. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro"
- Art. 34-ter — (Certificato di chiusa inchiesta nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore). 1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 150 è aggiunto il seguente: "Art. 150-bis (Certificato di chiusa inchiesta). - 1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2. 2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta"
- Art. 35 — Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica