Art. 6 — Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Al fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue ((nelle regioni del Mezzogiorno)), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, e' soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. ((Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresi' ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla predetta gestione nonche' i relativi impegni e gli eventuali residui. Le relazioni di cui al citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche alle Camere.)) Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che dispone anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane ((, ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalita' alle attivita' da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato)), strumentali e finanziarie in dotazione alla predetta gestione commissariale ((, ferma restando la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno)), ivi incluso quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 32 del 1995, necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonche' in ordine agli ulteriori adempimenti riguardanti l'adozione del bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Dall'entrata in vigore del presente decreto, le competenze ((e le funzioni)) attribuite da norme di legge al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, si intendono riferite agli uffici del Ministero di cui al comma 1. ((3-bis. All'articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: "fino al 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"))
Testo vigente dal 4 luglio 2015
