Art. 28-bis — Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche
Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 240-bis, primo comma, dopo la parola: "629," sono inserite le seguenti: "640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,";
- b)all'articolo 316-bis:
- 1)alla rubrica, le parole: "a danno dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "di erogazioni pubbliche";
- 2)le parole da: "o finanziamenti" fino a: "finalita'" sono sostituite dalle seguenti: ", finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o piu' finalita', non li destina alle finalita' previste";
- c)all'articolo 316-ter:
- 1)alla rubrica, le parole: "a danno dello Stato" sono sostituite dalla seguente: "pubbliche";
- 2)al primo comma, dopo la parola: "contributi," e' inserita la seguente: "sovvenzioni,";
- d)all'articolo 640-bis, dopo la parola: "contributi," e' inserita la seguente: "sovvenzioni,". All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente: "13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena e' aumentata";
- b)al comma 14, le parole: "con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni".
Testo vigente dal 29 marzo 2022
