Art. 1 — Disposizioni in materia di enti territoriali
[1]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
[2]Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure volte a garantire l'approvazione dei bilanci pregressi del servizio sanitario della regione Calabria; Considerata, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure per garantire alle strutture sanitarie convenzionate delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attivita' ordinarie nel periodo dell'emergenza sanitaria; Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita' e urgenza di adottare disposizioni per il ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario; Tenuto conto della necessita' di garantire la continuita' nello svolgimento delle funzioni fondamentali delle regioni nelle quali la sostenibilita' dei bilanci ha risentito delle conseguenze degli effetti della pandemia; Considerata la necessita' di adottare misure urgenti per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, coerentemente con il relativo cronoprogramma, relativamente all'housing universitario e alla certificazione della parita' di genere; Considerato, infine, la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure nel settore energetico; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute, del Ministro dell'universita' e della ricerca, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
[3]Emana il seguente decreto-legge:
[4]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 LUGLIO 2023, N. 87)) 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 luglio 2023, n. 87
1La L. 3 luglio 2023, n. 87 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonche' per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 57 del 2023".
Testo vigente dal 6 luglio 2023
