Art. 5 — Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl

All'articolo 18, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, ((dopo la parola: "superstiti" sono inserite le seguenti: "o alla pensione anticipata")). Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3,024 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,097 milioni di euro per l'anno 2024, in 3,286 milioni di euro per l'anno 2025, in 3,574 milioni di euro per l'anno 2026, in 4,097 milioni di euro per l'anno 2027, in 4,773 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,258 milioni di euro per l'anno 2029, in 5,624 milioni di euro per l'anno 2030, in 5,694 milioni di euro per l'anno 2031 e in 5,765 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 26. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Testo vigente dal 11 agosto 2023

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 2403/2025

    31 gennaio 2025

    La pensione di anzianità dei dipendenti di organizzazioni internazionali aventi sede in uno Stato membro dell'Unione, in quanto riconducibile al paradigma delle pensioni di vecchiaia anticipata e dunque alle prestazioni di prepensionamento, è regolata dall'art. 66 del capitolo 7 del Regolamento UE n. 883 del 2004 e, quindi, autonomamente dalla pensione di vecchiaia: pertanto, in base alla disciplina applicabile ratione temporis, deve escludersi l'applicazione degli istituti della totalizzazione e della liquidazione pro-rata, previsti solo per quest'ultima prestazione, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 45 del TFUE e del principio di discriminazione indiretta, ed applicabili a partire dall'entrata in vigore dell'art. 5 del d.l. n. 69 del 2023, conv. dalla l. n. 103 del 2023, che, con previsione innovativa, ha esteso la facoltà di cumulo (prima prevista dal legislatore ex art. 18 della l. n. 115 del 2015 per il solo riconoscimento della pensione di vecchiaia, di invalidità e superstiti) anche alle pensioni di anzianità, ma per le sole domande amministrative presentate dopo l'entrata in vigore del citato art. 5.

    Art. 5 · Art. 18 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014

    Rassegna di gennaio 2025, p. 110 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 11 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 2023 al 11 agosto 2023. 6 parole tolte, 9 parole aggiunte.

All'articolo 18, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, dopo la parola: tolto: «vecchiaia,» e' inserita la seguente: « anticipata,» aggiunto: "superstiti" sono inserite le seguenti: "o alla pensione anticipata". Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3,024 milioni di euro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-13;69~art5 · fonte del testo

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