Art. 3 — Modifiche alla disciplina del fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche
In sede di prima applicazione, in deroga alle finalita' e alle modalita' di assegnazione e ripartizione di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 13 giugno 2023, n. 83, le risorse relative al fondo di cui al suddetto articolo sono assegnate, negli anni 2026 e 2027, alle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e alla provincia autonoma di Bolzano per il sostegno alle remunerazioni nette previste dal comma 1 del suddetto articolo 11, sulla base del numero dei frontalieri residenti nei rispettivi territori di competenza comunicati ai sensi dell'articolo 10, comma 4, legge n. 83 del 2023. La quota spettante viene determinata dividendo l'importo del fondo di cui al primo periodo per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri rilevati. La quota pro capite cosi' ottenuta, moltiplicata per il numero dei lavoratori frontalieri delle singole Regioni e della Provincia, costituisce l'importo di competenza. L'articolo 10, comma 5, secondo periodo della legge 13 giugno 2023, n. 83, si interpreta nel senso che il rapporto percentuale deve essere almeno pari al 4 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e almeno pari al 3 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
Testo vigente dal 17 settembre 2026
